Spiegazione del saggio di Biagio Grasso riguardo la disposizione “novativa” del credito.

Disposizione “novativa” del credito:

Secondo Grasso la vera funzione della risoluzione per inadempimento รจ quella di garantire al contraente fedele un potere dispositivo novativo del credito.Lโ€™istituto della risoluzione, in tutte e tre le sue accezioni, vuole garantire la corrispondenza tra quello che si รจ disposto e quello che poi succederร  in concreto.

Nel momento in cui il contraente subisce un inadempimento puรฒ chiedere lโ€™esecuzione in forma specifica che perรฒ non sempre รจ possibile (obbligo di facere), oppure il risarcimento del danno per equivalente (anchโ€™esso di fatto in alcune occasioni non satisfattorio in caso di incapienza del patrimonio dellโ€™escusso), o la risoluzione del contratto.

Sostiene Grasso che, non essendoci alcun intento sanzionatorio (tranne il caso di colpa), la vera funzione della risoluzione รจ di fornire questa tutela al contraente fedele attribuendogli tale potere novativo dispositivo con il quale questi scioglie il rapporto obbligatorio. Le critiche principali che la dottrina muove a questa teoria di Biagio Grasso, sono le seguenti.

1) La tutela, o lโ€™interesse della parte puรฒ esercitarsi incidendo sulla sfera dellโ€™inadempiente e sulle sue posizioni. Quindi, ritenendo che ci sia solo questa funzione dispositivo novativa, non ci sarebbe piรน la funzione sanzionatoria, principio informatore della risoluzione secondo la stessa dottrina.

2) La volontร  dellโ€™attore in risoluzione รจ irrilevante nella ricostruzione dellโ€™istituto, laddove invece, secondo Grasso sarebbe una scelta.

3) La tutela non puรฒ limitarsi ad un effetto dispositivo e solo indirettamente  favorevole. Grasso risponde alla terza critica sostenendo che effetto diretto della risoluzione non รจ solo il fattore dispositivo, ma anche la caduta dellโ€™obbligo da parte del risolvente. Essendo un effetto diretto, giร  basterebbe da solo, a smontare le tre critiche che gli sono state mosse.

Alla dottrina che sostiene, invece, che lโ€™interesse tutelato non รจ lo scambio novativo ma il venir meno dellโ€™obbligo del risolvente, risponde sostenendo che lโ€™attivitร  risolutiva che consiste nella disposizione del proprio diritto di credito, ha come effetti sia lโ€™estinzione del diritto dellโ€™inadempiente che la liberazione dellโ€™obbligo del contraente fedele, e quindi contempla in sรฉ la tutela dei due interessi.

Afferma ancora che la cd natura sanzionatoria del rimedio della risoluzione non puรฒ ravvisarsi nel potere del contraente fedele di agire in risoluzione, giacchรจ colui al quale sarebbe diretta questa sanzione, e cioรจ il contraente non adempiente, perde sรฌ un diritto, ma allo stesso tempo si libera di un obbligo.

Nรฉ subisce lo scambio che invece corrisponde (sia pure in senso inverso) a quello voluto nel regolamento del contratto.

Infine evidenzia come il momento dispositivo del credito sia un dato che si trova nel nostro ordinamento anche in altri istituti simili e cioรจ la datio in solutum (in cui, con accordo del creditore, invece di dare ciรฒ che era stato pattuito si accetta un altro tipo di prestazione).

Conclude sottolineando che nel diritto soggettivo, accanto al potere di godimento esiste il potere di disposizione, e quindi lโ€™interesse si realizza anche con lโ€™esercizio della facoltร  dispositivo novativa.