Schema sull’uso legittimo delle armi e sui limiti in caso di fuga per la preoarazione all’esame di avvocato.

Uso legittimo delle armi. Corso per esame di avvocato.

Profili generali

Scriminante inserita per la prima volta nel codice Rocco, sotto lโ€™egida del codice Zanardelli lโ€™uso della forza pubblica trovava giustificazione, qualora ne ricorressero le condizioni, o con la legittima difesa o con lโ€™adempimento al dovere; non รจ un caso che la scriminante in commento si apra con una clausola di riserva a favore di tali fattispecie rispetto alle quali รจ necessario tracciare una linea di confine che consiste nel fatto di essere speciale rispetto alla seconda e alternativa alla prima. La giurisprudenza e la dottrina si sono preoccupate di segnare i limiti entro i quali la scriminante รจ applicabile che a tutta prima, a differenza di tutte le altre, sembrano non essere stati stabiliti dal legislatore: essi consistono nella necessaria proporzione tra violenza e ostacolo che si frappone allโ€™esercizio della potestร  pubblica e comunque tra il bene sacrificato e lo scopo perseguito tramite lโ€™uso della forza secondo la gerarchia di valori dettata dalla Costituzione.

In particolare ammissibilitร  dellโ€™uso delle armi in caso di fuga

Per lungo tempo la giurisprudenza ha ritenuto ammissibile lโ€™uso delle armi solo in caso di resistenza attiva e non di resistenza passiva, cui รจ accomunata la fuga, in quanto la volontร  resistente sarebbe in tali casi priva di una connotazione fisica e ciรฒ anche nel caso in cui sia necessario procedere ad un arresto obbligatorio da parte delle forze dellโ€™ordine. In seguito si รจ affermata una nuova tendenza che pone in secondo piano la distinzione tra resistenza attiva e passiva: anche nella seconda tipologia sarebbe possibile lโ€™esercizio della forza con un criterio di proporzione relativo alla quantitร  necessaria per perseguire il fine pubblico, ad esempio arresto del fuggitivo, contemplando anche un uso intimidatorio dellโ€™arma; ciรฒ che รจ importante sottolineare รจ che la proporzione non va operata rispetto alla gravitร  del reato per il quale occorre procedere allโ€™arresto ma alla forma di resistenza che il soggetto pone in essere per evitare la cattura. Occorrerร  allora per graduare la proporzione esaminare le concrete dinamiche della fuga e anche la sua pericolositร  per soggetti terzi, come nel caso in cui il fuggitivo sia armato e ci sia la possibilitร  che prenda dei passanti come ostaggi ove il pubblico ufficiale potrร  sicuramente fare uso di armi, sia pure con la dovuta cautela e proporzione.

Articolo 2 della convenzione europea dei diritti dellโ€™uomo.

Lโ€™articolo recita: โ€œla morte non รจ considerata inflitta in violazione di questo articolo (che si interessa della protezione del diritto alla vita di ogni individuo) quando derivasse da un ricorso alla forza reso assolutamente necessario per a) assicurare la difesa di qualsiasi persona da violenza illegale; b) eseguire arresto legale o impedire una evasione; c) reprimere una sommossa o un insurrezione. Una pronuncia del 2003 della Suprema Corte ha ritenuto tale portato normativo immediatamente applicabile allโ€™interno del nostro ordinamento con particolare riferimento al caso di fuga prescindendo da ogni criterio di proporzione. A tale asserzione si รจ obiettato sia sulla diretta applicazione della norma del CEDU, sia sulla compatibilitร  rispetto ai valori della nostra carta costituzionale che non consente di ritenere secondario il diritto alla vita dei fuggitivi rispetto alla mera esigenza di arrestarli. Per tanto solo ponendo lโ€™accento sul concetto di necessitร  e proporzione ed integrando tra loro il testo del CEDU e i principi costituzionali, essi possono convivere nel nostro ordine di valori giuridici.

Avv. Luca Sansone