Sentenza 9 marzo 2015 n. 3912, TAR Lazio, Roma, Sez. I-ter, sul matrimonio tra omosessuali per il corso di preparazione all’esame di avvocato.

Matrimonio tra omosessuali sentenza n. 3912 del 2015. Corso per esame di avvocato.

Sempre piรน frequentemente arrivano segnali di una evoluzione socio-culturale dellโ€™istituto del matrimonio che, a prescindere dalle valutazioni e dalle opinioni individuali, pare ormai destinata a non arrestarsi.

Recentemente anche il TAR รจ stato nuovamente chiamato a pronunciarsi su una vicenda che trae spunto da una questione meramente tecnica legata al registro dello stato civile, ma che รจ stata lโ€™occasione anche per esprimere alcune valutazioni generali sullo stato attuale della normativa e sulle sue possibili prospettive future.

La sentenza segnalata, TAR Lazio โ€“ Roma, sez. I ter โ€“ sentenza 9 marzo 2015 n. 3912, considera in primo luogo il quadro normativo e giurisprudenziale relativo alla celebrazione ed alla trascrizione dei matrimoni celebrati in Italia ed allโ€™estero, partendo nella propria riflessione dallโ€™art. 27, comma 1, della legge n. 218/1995 che stabilisce che โ€œla capacitร  matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonioโ€.

La lettura di tale disposizione, in combinato disposto con lโ€™art. 115 del codice civile, secondo cui โ€œil cittadino รจ soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabiliteโ€, porta a ritenere che allโ€™ufficiale di stato civile italiano spetti, ai fini della trascrizione, il potere/dovere di verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali necessari (avuto riguardo alla normativa nazionale) per celebrare un matrimonio che possa avere effetti giuridicamente rilevanti, dimodochรฉ sotto questo profilo la diversitร  di sesso dei nubendi costituisce un requisito sostanziale necessario affinchรฉ il matrimonio produca effetti giuridici nellโ€™ordinamento interno.

Afferma il TAR che, posto che la normativa nazionale non consente la celebrazione del matrimonio tra omosessuali o tra persone dello stesso sesso, risulta privo dei requisiti sostanziali necessari per procedere alla sua trascrizione anche il matrimonio celebrato allโ€™estero, ai sensi dellโ€™art. 10 del d.P.R. n. 396/2000, come confermato dalla giurisprudenza.

In realtร  il matrimonio tra omosessuali o persone dello stesso sesso celebrato allโ€™estero puรฒ essere trascritto nei registri dello stato civile, poichรฉ non รจ contrario allโ€™ordine pubblico, รจ valido e produce effetti giuridici nel luogo in cui รจ stato pubblicato e infine non sussiste nรฉ a livello di legislazione interna nรฉ nelle norme di diritto internazionale privato, un riferimento alla diversitร  di sesso quale condizione necessaria per contrarre matrimonio.

La trascrizione avrร  natura certificativa e di pubblicitร  di una situazione giร  avvenuta e non costitutiva secondo le regole generali in materia.

Cosรฌ si era giร  espresso ad esempio il Tribunale di Grosseto con ordinanza del 3-9 aprile 2014, con la quale, proprio citando il precedente giurisprudenziale pure richiamato nelle motivazioni della sentenza del TAR, e cioรจ la sentenza della Corte di Cassazione del 15 marzo 2012, n. 4184, ha osservato, innanzitutto, che il matrimonio civile tra persone dello stesso sesso celebrato all’estero non รจ inesistente per lo stato italiano e non รจ contrario all’ordine pubblico, come la Suprema Corte ha riconosciuto, sia pure non esplicitamente, laddove ha richiamato la sentenza 24 giugno 2010 della Corte Europea dei diritti dell’uomo con la quale รจ stato stabilito che โ€œla Corte non ritiene piรน che il diritto al matrimonio di cui all’art. 12 della CEDU debba essere limitato in tutti i casi al matrimonio tra persone di sesso oppostoโ€, ed ha affermato che โ€œil diritto al matrimonio riconosciuto dall’art. 12 della CEDU ha acquisito un nuovo e piรน ampio contenuto, inclusivo anche del matrimonio contratto tra due persone dello stesso sessoโ€.

Dopo aver riepilogato nei termini descritti taluni aspetti generali della vicenda, i giudici amministrativi โ€œdemolisconoโ€ lโ€™assunto dellโ€™amministrazione resistente circa lโ€™esistenza di un โ€œimplicitoโ€ potere del prefetto di annullamento degli atti dellโ€™ufficiale di stato civile in ragione del rapporto gerarchico, discendente dal fatto che le prerogative relative alla tenuta dei registri dello stato civile spettano, ai sensi dellโ€™art. 1 comma 2 del D.P.R. 396/2000, allo Stato e da questi sono delegati al sindaco o da chi lo sostituisce per legge.

Secondo i giudici amministrativi nellโ€™ordinamento non esiste un potere di annullamento in via gerarchica dei predetti atti, atteso che, ai sensi dellโ€™art. 453 c.c. nessuna annotazione puรฒ essere fatta sopra un atto giร  iscritto nei registri se non รจ disposta per legge ovvero non รจ ordinata dallโ€™autoritร  giudiziaria. Oltretutto, ai sensi del DPR n. 396/2000, i compiti dellโ€™ufficiale di stato civile sono delineati secondo le formule e le modalitร  stabilite con decreto del Ministro dellโ€™interno e lo stesso non puรฒ enunciare negli atti da trascrivere dichiarazioni e indicazioni diverse da quelle che sono stabilite o permesse per ciascun atto.

Inoltre, ai sensi dellโ€™art. 12 comma 6 del decreto citato, gli atti dello stato civile sono chiusi con la firma dellโ€™ufficiale dello stato civile competente e, successivamente alla chiusura, non possono subire variazioni.

Il sistema delineato dalle norme non prevede dunque un intervento dal Prefetto o comunque di qualsiasi altro organo amministrativo sovraordinato, in forza del rapporto gerarchico.

Lโ€™unico organo che nel nostro sistema puรฒ determinare delle variazioni di quanto trascritto rimane esclusivamente lโ€™autoritร  giudiziaria, fatto salvo il potere di aggiornamento e correzione degli errori materiali, prerogativa questa di competenza dellโ€™ufficiale di stato civile.

Conseguentemente, la ricostruzione dei giudici amministrativi porta a ritenere che una trascrizione nel registro degli atti di matrimonio puรฒ essere espunta e/o rettificata solo in forza di un provvedimento dellโ€™autoritร  giudiziaria e non anche adottando un provvedimento amministrativo da parte dellโ€™amministrazione centrale, neanche esercitando il potere di sovraordinazione che, effettivamente, il Ministro dellโ€™Interno vanta sul Sindaco in tema di stato civile.

In definitiva il tema trattato appare essere meritevole di un intervento legislativo oramai non piรน procrastinabile che faccia definitivamente chiarezza su posizioni di diritto anche recentemente richiamati dal Parlamento Europeo nella relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo.

Avv. Luca Sansone