Schema riepilogativo in diritto commerciale sul tema dell’assemblea nella SpA, per la preparazione degli esami di giurisprudenza.
Lโassemblea nella SpA. Corso di preparazione esami giurisprudenza.
Nozione, lโassemblea nella SpA รจ un organo composto dai soci della societร le cui delibere sono imputate a volontร della societร ; quella ordinaria, delibera su vari oggetti legati tra loro dallโessere essenziali per la vita della societร (approvazione del bilancio, nomina e revoca degli organi amministrativi e di controllo per il modello classico), quella straordinaria, delibera su oggetti che in qualche modo mutano lโassetto iniziale della societร e sui quali non รจ quindi necessario che si abbia la delibera; diversi sono i quorum richiesti per le due tipologie di assemblea sia in relazione alla regolare costituzione che rispetto alle maggioranze richieste per lโapprovazione delle delibere
Procedimento assembleare, si snoda dalla convocazione che รจ di competenza dellโorgano amministrativo e che รจ obbligatoria per lโapprovazione del bilancio di esercizio e quando ne facciano richiesta i soci che rappresentano un decimo del capitale sociale per le societร non quotate, un ventesimo per le quotate; se gli amministratori non ottemperano a tale richiesta, รจ possibile ottenere la convocazione per via giudiziale con decreto, sentito previamente lโorgano amministrativo e avendo valutato le ragioni del rifiuto da parte di questโultimo di convocare lโassemblea; la convocazione deve essere disposta dal collegio sindacale ogniqualvolta essa รจ obbligatoria e sia stata omessa da parte dellโorgano amministrativo; nelle societร non quotate lโavviso รจ reso noto mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale quindici giorni prima dellโassemblea nella SpA, nelle quotate lโavviso deve essere pubblicato nel sito della societร trenta giorni prima dellโassemblea; lโassemblea totalitaria, รจ quella che, pur in presenza di vizi del procedimento di convocazione, registra la presenza dellโintero capitale sociale e della maggioranza dei componenti degli altri organi; tale circostanza sana ogni vizio del procedimento ma ogni socio puรฒ impedire che si deliberi sugli oggetti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; lโassemblea nella SpA รจ presieduta dal soggetto designato dallo statuto o eletto a maggioranza dai soci; il presidente controlla la regolaritร del procedimento di convocazione e redige verbale analitico; nelle straordinarie il verbale รจ redatto per atto pubblico dal notaio;
I quorum, (per quelli costitutivi non si tiene conto delle azioni istituzionalmente prive di voto mentre si tiene conto di quelle il cui voto sia occasionalmente sospeso e delle azioni proprie possedute dalla societร , per quelli deliberativi non si tiene conto delle azioni occasionalmente con voto sospeso, di quelle di soci in conflitto dโinteresse che lo abbiano dichiarato e si siano astenuti), costitutivo per la ordinaria รจ previsto in prima convocazione con la metร del capitale sociale con diritto di voto, in seconda รจ sufficiente anche una sola azione; il quorum deliberativo per lโordinaria, richiede la maggioranza delle azioni costituite in assemblea; il quorum costitutivo per la straordinaria, si evince dal deliberativo che รจ lโunico disciplinato e richiede piรน della metร del capitale sociale che rappresenta quindi anche il quorum costitutivo in quanto se le delibere sono votate allโunanimitร รจ rispettato il deliberativo; in seconda convocazione il quorum costitutivo รจ soddisfatto con la presenza di quote pari ad un terzo del capitale sociale e il deliberativo richiede i due terzi delle quote costituite; per talune delibere alquanto delicate รจ richiesto anche in seconda convocazione il quorum deliberativo di un terzo del capitale sociale; per le societร che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che scelgono il sistema a pluralitร di convocazioni, per le assemblee straordinarie il quorum costitutivo, รจ della metร per la prima di almeno un terzo per la seconda del capitale sociale, il deliberativo sia in prima che nelle successive convocazioni รจ dei due terzi del capitale presente in assemblea senza maggioranze rafforzate per particolari delibere tranne quella che esclude il diritto di opzione in aumenti di capitale a pagamento; deroghe statutarie: lo statuto puรฒ derogare in aumento solo per le ordinarie tranne per quelle di seconda convocazione chiamate ad approvare il bilancio e ad eleggere le cariche sociali e per le straordinarie nonchรฉ per le assemblee che stabiliscono norme specifiche per le nomine di cariche sociali e puรฒ prevedere ulteriori convocazioni sia per la ordinaria che per la straordinaria alle quali si applicano le disposizioni della seconda convocazione; nelle societร che fanno ricorso al capitale di rischio, le assemblee in ulteriori convocazioni oltre la seconda debbono prevedere un quorum costitutivo non superiore ad un quinto del capitale sociale; ma se non รจ previsto diversamente dallo statuto, ad esse รจ applicato il sistema dellโunica convocazione con quorum costitutivo e deliberativo dellโordinaria in seconda convocazione.
Diritto dโintervento, per le societร non quotate ha diritto a partecipare il titolare dellโazione nel giorno dellโadunanza, per le quotate il titolare nel settimo giorno contabile precedente allโadunanza; in caso di usufrutto e di pegno hanno diritto a partecipare lโusufruttuario e il creditore pignoratizio; rappresentanza: รจ ammessa ma lo statuto puรฒ escludere o limitare tale facoltร per le societร non quotate e comunque vi sono limiti numerici che cambiano a seconda che si tratti di societร quotate e non; per le societร quotate esistono due istituti, la sollecitazione e la raccolta di deleghe, la prima รจ richiesta di deleghe a piรน di duecento azionisti su specifiche proposte di voto che saranno oggetto dellโassemblea nella SpA, mediante un modulo che contiene informazioni in modo che il socio possa compiere consapevolmente la scelta, mentre la seconda, la raccolta, รจ la richiesta di deleghe da parte di associazione di azionisti nei confronti solo dei propri associati.
Il conflitto di interessi, la nuova disciplina non prevede piรน lโobbligo di astensione ma solo lโannullabilitร della delibera se il voto del socio in conflitto รจ stato decisivo per lโapprovazione (prova di resistenza) e a condizione che essa sia potenzialmente pericolosa per la societร ; nulla รจ previsto per gli abusi a danno delle minoranze ma la giurisprudenza facendo appello al principio di correttezza che trova referente allโart. 1375 del c.c., ritiene che le delibere in danno delle minoranze sono annullabili in quanto contrarie alla legge.
I sindacati di voto, sono patti parasociali tra soci che si impegnano a votare in un certo modo in assemblea deciso allโunanimitร o a maggioranza e che hanno validitร inter partes e danno diritto, in caso di violazione, al solo risarcimento del danno, essendo valido il voto espresso in assemblea dal socio in violazione di quanto concordato; per le societร non quotate i sindacati di voto non possono avere durata superiore a cinque anni oppure, se sono a tempo indeterminato, devono prevedere il diritto di recesso con efficacia centoottanta giorni dopo la sua dichiarazione; inoltre i patti parasociali devono essere comunicati alla societร e dichiarati in assemblea per le non quotate che fanno ricorso al capitale di rischio, in caso di violazione di tale normativa i voti sono sospesi e se ciรฒ non รจ rispettato la delibera รจ annullabile previa prova di resistenza (art. 2377); per le quotate i patti vanno comunicati alla Consob e pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana nonchรฉ iscritti nel registro delle imprese; la violazione di tale disciplina รจ sanzionata con la nullitร dei patti stessi, la sospensione del diritto di voto che se non rispettata rende la delibera annullabile ex art. 2377, con legittimazione ad agire anche della Consob.
La patologia, il sistema scelto dal legislatore del 1942 previlegiava lโesigenza di certezza e stabilitร delle delibere prevedendo la sanzione di nullitร esclusivamente per quelle con oggetto illecito o impossibile; i vizi procedimentali erano colpiti solo dalla annullabilitร ; per questo la giurisprudenza ha inserito una terza figura pretoria rispetto alle piรน gravi violazioni procedurali, lโinesistenza, che come tale veniva colpita dalla sanzione di nullitร ; la riforma del 2003 รจ intervenuta per porre fine a tale situazione prevedendo tre fattispecie di vizio procedurale colpiti da annullabilitร : partecipazione alla assemblea della SpA di soggetti non legittimati ma solo a prova di resistenza, invaliditร del voto o errato calcolo anche in questo caso a prova di resistenza, incompletezza del verbale a condizione che non consenta di verificare il contenuto, la validitร e lโefficacia della delibera; soggetti legittimati alla impugnazione sono i soci assenti, dissenzienti, astenuti, gli amministratori, i componenti del consiglio di sorveglianza, i sindaci, il rappresentante delle azioni di risparmio; inoltre lโimpugnativa รจ ricevibile solo se sottoscritta da azionisti che detengono specifiche percentuali di capitale sociale: uno per mille per le societร che fanno ricorso al capitale di rischio, cinque per cento per le altre; gli altri soci possono chiedere il risarcimento del danno provocato dalla delibera; la pronuncia giudiziale di annullamento non pregiudica i diritti acquisitati in base ad essa da terzi in buona fede; lโannullamento non puรฒ aver luogo in caso di sostituzione della delibera con una conforme alla legge; la nullitร , รจ prevista per le delibere con oggetto illecito o impossibile e per quelle prese in mancanza del procedimento di convocazione e di verbale; tale patologia รจ sanata retroattivamente mediante verbalizzazione anteriore alla successiva assemblea; lโazione รจ proponibile da chiunque abbia interesse nel termine decadenziale di tre anni a decorrere dallโiscrizione nel registro se la delibera vi รจ soggetta in caso contrario dalla trascrizione nel libro delle adunanze; la dichiarazione di nullitร non pregiudica i diritti acquistati in base alla delibera dai terzi in buona fede, la nullitร non puรฒ essere dichiarata nel caso che la delibera affetta da patologia sia sostituita da altra conforme alla legge.
Avv. Luca Sansone



