Schema di diritto civile, per il concorso in magistratura, sul tema del trust successorio e dei patti istitutivi. Nella sezione “video” il commento.
Trust successorio e patti istitutivi. Corso di preparazione concorso in magistratura.
Premessa una breve descrizione della ratio del divieto dei patti successori istitutivi e delle eventuali deroghe riscontrabili nel nostro ordinamento a tale divieto, ci si soffermi sulla figura del trust successorio in relazione alla sua compatibilitร rispetto al divieto dei patti istitutivi con particolare riguardo allโammissibilitร di una costituzione del trust in testamento o di una attribuzione a trust giร costituito in testamento.
il patto successorio istitutivo, nozione, se fosse ammesso (che รจ problema da porsi nel momento in cui si deve esaminare una figura vietata dalla legge) come accade in Germania, sarebbe un contratto ad effetti reali differiti al momento della morte del disponente, gratuito od oneroso, con il quale si disciplinerebbe la successione dello stesso; il divieto previsto dal nostro ordinamento per questo contratto, รจ legato alla concezione che storicamente i nostri ordinamenti hanno sempre avuto della funzione di disposizione mortis causa, concepita come liberalitร successoria che richiede una volontร in tal senso del disponente coeva al momento dellโattribuzione; siccome, ovviamente a differenza di quanto avviene per le liberalitร inter vivos, esiste un lasso di tempo tra il momento della disposizione e quello della efficacia, si vuole che tale volontร possa essere cambiata fino allโultimo e per questo lโunico negozio mortis causa previsto dal nostro ordinamento รจ il testamento, caratterizzato tra lโaltro dalla unilateralitร , dalla unipersonalitร e dalla facoltร in ogni momento di revoca da parte dellโautore, cosa che non sarebbe possibile per il contratto che si scioglie solo per mutuo bilaterale dissenso.
i negozi a causa di morte non attributivi mortis causa, si tratterebbe di figure individuate dalla dottrina nelle quali la morte fungerebbe solo da elemento di efficacia dellโattribuzione e in ciรฒ diverse dal patto successorio istitutivo e per ciรฒ consentite; altra parte della dottrina critica tale impostazione in quanto il momento dellโefficacia legato alla morte colorerebbe la causa del contratto della funzione mortis causa e in nulla differirebbe dai patti successori.
singole ipotesi, il contratto a favore di terzo con efficacia post mortem, nel quale il beneficio ha efficacia alla morte dello stipulante; in effetti la struttura รจ diversa dal patto istitutivo in quanto il contratto non intercorre tra de cuius e beneficiario, ma la particolaritร che lo avvicina alla figura vietata sta nella circostanza che in caso di adesione del terzo, a differenza di quanto avviene nellโinter vivos, lo stipulante mantiene il potere di revoca la qual cosa fa comprendere come la designazione del beneficiario sia considerata dal legislatore una attribuzione mortis causa; la stranezza rispetto al sistema, sta nel fatto che lo stipulante ha la possibilitร di rinunciare alla facoltร di revoca derogando al principio che governa il divieto dei patti istitutivi; dโaltra parte che tale designazione debba essere considerata attribuzione mortis causa, รจ dimostrato dal fatto che il beneficiario puรฒ essere designato anche in testamento (e, si noti, in tal caso essa puรฒ essere revocata in ogni momento); il patto di famiglia, nuovo istituto, contratto intercorrente tra de cuius e legittimari con il quale trasferisce la sua azienda ad un discendente per tanto legittimario a fronte della liquidazione da parte di questโultimo agli altri delle rispettive quote di legittima; tramite questo istituto si anticipa la riunione fittizia dei beni relitti sommata al donatum e si soddisfa in modo inderogabile la legittima di ciascun avente diritto precludendo ogni azione di riduzione cui con la stipula del patto tacitamente si rinuncia, derogando in tal modo a quanto previsto al secondo comma dellโart. 557; che si tratti di una deroga al sistema che in qualche modo tocca anche il divieto dei patti successori istitutivi, รจ dimostrato dalla necessitร della precisazione da parte del legislatore operata sullโart. 458.
il trust successorio, nozione e referenti, istituto di origine anglosassone entrato nel nostro ordinamento con la sottoscrizione della convenzione dellโAja e la relativa legge di ratifica dellโ89โ dal 1992, che consiste nella creazione di un patrimonio autonomo al servizio di qualsiasi scopo che non sia illecito; nella normativa tra le fonti costitutive รจ prevista anche quella testamentaria che รจ diversa da quella del trust costituito inter vivos con mandato di attribuire i beni post mortem, sicuramente non lesivo del divieto di cui allโart. 458 ma attaccabile in riduzione se lede i diritti dei legittimari.
il trust costituito in testamento, su tale aspetto per diritto privato internazionale si applica la disciplina interna e non quella a cui si riferisce lโatto costitutivo del trust; lโart. 2645 ter, che sembra essere stato introdotto per dotare di efficacia pubblicitaria il trust, pur se non espressamente nominato in quella norma, pare negare la possibilitร che il testamento sia titolo di trascrizione del trust, inoltre il trust non essendo soggetto del diritto, non ha capacitร successoria per cui, anche se giร esistente, non puรฒ essere attributario di diritti successori.
Avv. Luca Sansone



