Preparazione al concorso in magistratura, trattazione sul tema della tutela dei creditori del legittimario pretermesso o leso.
Tutela dei creditori del legittimario pretermesso o leso. Corso di preparazione concorso in magistratura.
Tutela dei creditori del legittimario pretermesso o leso. Corso di preparazione concorso in magistratura.
Problematica
Cosa puรฒ fare il creditore del legittimario pretermesso o leso che non agisca in riduzione.
Natura giuridica della posizione del legittimario e natura dellโazione di riduzione
Il legittimario รจ una speciale tipologia di successore ex lege con la particolaritร che gli viene attribuita una quota detta legittima o indisponibile, minore di quella cui avrebbe diritto ex lege, rispetto alla quale, se non rispettata dal de cuius, gode di varie tutele tra le quali la principale รจ lโazione di riduzione; le disposizioni donative o testamentarie lesive sono assolutamente valide ma tramite lโazione di riduzione vengono risolte nei confronti del legittimario che dopo il buon esito dellโazione puรฒ conseguire il dovuto o tramite una convenzione con i titolari delle disposizioni ridotte o mediante azione di restituzione; la circostanza che le disposizioni lesive siano valide ma risolubili, fa pensare che il legittimario รจ chiamato ad una scelta di ordine morale tra la possibilitร di sfruttare le sue facoltร o di non farlo rispettando la volontร del de cuius; se รจ cosรฌ lโazione di riduzione rientra tra quelle facoltร di natura personale insuscettibili di essere portate avanti dai suoi creditori in surrogatoria ex art. 2900 e se fosse corretto questo ragionamento la questione sarebbe chiusa; ma andiamo ad esaminare alcune posizioni espresse da giurisprudenza e dottrina in materia.
Cassazione del 2003
Rispetto a legittimario imprenditore commerciale fallito riconosce la facoltร al curatore di agire in riduzione, non in surrogatoria ma in sostituzione del fallito che in conseguenza del suo status perde la sua capacitร di agire trasferendola, se cosรฌ si puรฒ dire, al curatore; senza entrare nel merito, appare chiaro come il giudice di legittimitร tra le righe propenda per lโinammissibilitร di esperire lโazione di riduzione in surrogatoria.
Legittimario pretermesso che non agisca in riduzione
Qualche esponente della dottrina ha ritenuto ammissibile il rimedio dellโactio interrogatoria di cui allโart. 481 del c.c. invocando una interpretazione analogica; a parte i forti dubbi sulla presenza dellโeadem ratio, lโazione in commento presuppone una delazione a favore del chiamato debitore che nel caso di legittimario pretermesso รจ assente: anche volendo ammettere la possibilitร di servirsi di tale strumento, cosa accadrebbe allo spirare del termine senza che il legittimario agisse in riduzione?
Rinunzia del legittimario allโazione di riduzione
Alcuni esponenti della dottrina ritengono possibile lโesercizio della facoltร prevista allโart. 524 del c.c. ovvero lโautorizzazione allโaccettazione in luogo del delato; ma a parte anche in tal caso la latitanza dellโeadem ratio per una interpretazione analogica, se il legittimario รจ pretermesso ancora una volta manca la delazione a suo favore, se รจ leso vuol dire che ha accettato!
Azione revocatoria rispetto alla rinunzia alla azione di riduzione
Una Cassazione del 2013 opera una distinzione tra atti dismissivi di utilitร giร presenti nel patrimonio (delazione ereditaria) rispetto ai quali sarebbe ammissibile la revocatoria e non e nella seconda categoria inserisce lโazione di riduzione quindi non passibile di revocatoria; ma tralasciando di entrare nel merito su tale dicotomia, il vero problema รจ che anche ammettendo la revocatoria della rinuncia a favore del creditore sarebbe necessario in qualche che il legittimario esperisse lโazione di riduzione.
Legato in sostituzione senza diritto a chiedere il supplemento
Anche in questo caso bisognerebbe ammettere una azione revocatoria rispetto all’acquisizione del legato, giร di dubbia esperibilitร ย in virtรน della efficacia ex lege di questโultimo; ma anche volendo ammettere tale possibilitร , occorrerebbe poi in qualche modo obbligare il legittimario ad esperire lโazione di riduzione o consentire al creditore di esperirla in sua sostituzione.



