Preparazione al concorso in magistratura, trattazione sul tema della tutela dei creditori del legittimario pretermesso o leso.

Tutela dei creditori del legittimario pretermesso o leso. Corso di preparazione concorso in magistratura.

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Tutela dei creditori del legittimario pretermesso o leso. Corso di preparazione concorso in magistratura.

Problematica

Cosa puรฒ fare il creditore del legittimario pretermesso o leso che non agisca in riduzione.

Natura giuridica della posizione del legittimario e natura dellโ€™azione di riduzione

Il legittimario รจ una speciale tipologia di successore ex lege con la particolaritร  che gli viene attribuita una quota detta legittima o indisponibile, minore di quella cui avrebbe diritto ex lege, rispetto alla quale, se non rispettata dal de cuius, gode di varie tutele tra le quali la principale รจ lโ€™azione di riduzione; le disposizioni donative o testamentarie lesive sono assolutamente valide ma tramite lโ€™azione di riduzione vengono risolte nei confronti del legittimario che dopo il buon esito dellโ€™azione puรฒ conseguire il dovuto o tramite una convenzione con i titolari delle disposizioni ridotte o mediante azione di restituzione; la circostanza che le disposizioni lesive siano valide ma risolubili, fa pensare che il legittimario รจ chiamato ad una scelta di ordine morale tra la possibilitร  di sfruttare le sue facoltร  o di non farlo rispettando la volontร  del de cuius; se รจ cosรฌ lโ€™azione di riduzione rientra tra quelle facoltร  di natura personale insuscettibili di essere portate avanti dai suoi creditori in surrogatoria ex art. 2900 e se fosse corretto questo ragionamento la questione sarebbe chiusa; ma andiamo ad esaminare alcune posizioni espresse da giurisprudenza e dottrina in materia.

Cassazione del 2003

Rispetto a legittimario imprenditore commerciale fallito riconosce la facoltร  al curatore di agire in riduzione, non in surrogatoria ma in sostituzione del fallito che in conseguenza del suo status perde la sua capacitร  di agire trasferendola, se cosรฌ si puรฒ dire, al curatore; senza entrare nel merito, appare chiaro come il giudice di legittimitร  tra le righe propenda per lโ€™inammissibilitร  di esperire lโ€™azione di riduzione in surrogatoria.

Legittimario pretermesso che non agisca in riduzione

Qualche esponente della dottrina ha ritenuto ammissibile il rimedio dellโ€™actio interrogatoria di cui allโ€™art. 481 del c.c. invocando una interpretazione analogica; a parte i forti dubbi sulla presenza dellโ€™eadem ratio, lโ€™azione in commento presuppone una delazione a favore del chiamato debitore che nel caso di legittimario pretermesso รจ assente: anche volendo ammettere la possibilitร  di servirsi di tale strumento, cosa accadrebbe allo spirare del termine senza che il legittimario agisse in riduzione?

Rinunzia del legittimario allโ€™azione di riduzione

Alcuni esponenti della dottrina ritengono possibile lโ€™esercizio della facoltร  prevista allโ€™art. 524 del c.c. ovvero lโ€™autorizzazione allโ€™accettazione in luogo del delato; ma a parte anche in tal caso la latitanza dellโ€™eadem ratio per una interpretazione analogica, se il legittimario รจ pretermesso ancora una volta manca la delazione a suo favore, se รจ leso vuol dire che ha accettato!

Azione revocatoria rispetto alla rinunzia alla azione di riduzione

Una Cassazione del 2013 opera una distinzione tra atti dismissivi di utilitร  giร  presenti nel patrimonio (delazione ereditaria) rispetto ai quali sarebbe ammissibile la revocatoria e non e nella seconda categoria inserisce lโ€™azione di riduzione quindi non passibile di revocatoria; ma tralasciando di entrare nel merito su tale dicotomia, il vero problema รจ che anche ammettendo la revocatoria della rinuncia a favore del creditore sarebbe necessario in qualche che il legittimario esperisse lโ€™azione di riduzione.

Legato in sostituzione senza diritto a chiedere il supplemento

Anche in questo caso bisognerebbe ammettere una azione revocatoria rispetto all’acquisizione del legato, giร  di dubbia esperibilitร ย in virtรน della efficacia ex lege di questโ€™ultimo; ma anche volendo ammettere tale possibilitร , occorrerebbe poi in qualche modo obbligare il legittimario ad esperire lโ€™azione di riduzione o consentire al creditore di esperirla in sua sostituzione.