12. Parte speciale

DELITTI CONTRO LA PERSONA

 

  • Struttura originaria, divisione della oggettività nelle varie sfaccettature della persona con modalità che risentono sia del tempo in cui è stato redatto il codice (1930) che del clima politico ed etico dell’epoca; ciò ha richiesto una serie di interventi del legislatore, soprattutto negli ultimi anni per fornire tutela ad una serie di aspetti della persona emersi con l’evoluzione sociale nonché con nuove forma di aggressione spesso legate a nuovi strumenti creati dalla tecnologia (ex: i computers crimina).
  • Delitti contro la vita e l’incolumità, accanto alle figure classiche tecnicamente strutturate come reati di danno, a condotta libera e causalmente orientati, il legislatore è stato costretto più volte in questi anni ad intervenire prevedendo nuove fattispecie: l’art. 583 bis (mutilazione di organi genitali femminili, 2006),l’art. 589 quater (lesioni gravi o gravissime a pubblico ufficiale in occasione di manifestazioni sportive, 2007), 583 quinques (deformazioni dell’aspetto della persona mediante lesioni al viso, 2019) che sono specifiche modalità di cagionare lesioni, che meritavano una disciplina ad hoc (qualcuno ritiene che era possibile soddisfare tale esigenza mediante la previsione di circostanze aggravanti); le fattispecie di omicidio e lesioni stradali (2016), art. 589 bis, ter, 590 bis, ter, quater, qunquies e sexsies, anch’esse criticate per la scelta del legislatore di innalzarle ad autonome figure di reato, oltre che per la irragionevolezza dei trattamenti sanzionatori rispetto ad altre modalità causative degli stessi eventi non trattate così severamente; introduzione del nuovo capo I bis dei delitti contro la maternità con le due fattispecie degli art. 593 bis e ter.
  • Delitti contro l’onore, nel 2016 viene abrogata una delle più classiche figure di reato, l’ingiuria e, di conseguenza, anche la causa di non punibilità della provocazione rispetto a questo delitto.
  • Delitti contro la libertà individuale, è quello che ha subito il maggior numero di innovazioni con l’immissione di una serie di fattispecie a tutela dell’”incolumità” sessuale dei minori (art. 600 bis e s.s. più volte novellato dal 1998 anno della introduzione fino al 2012), l’art. 601 modificato nel 2014, l’immissione della nuova sezione I bis dedicata ai delitti contro la eguaglianza, il passaggio dalla categoria dei delitti contro la morale a quella contro la persona della violenza sessuale, art. 609 bis e s.s., nella sezione dei delitti contro la libertà morale dal 2009 viene creata la figura dello stalking 612 bis, arricchita dal 2017 dalla fattispecie dell’art. 612 ter che prende atti di una nuova modalità di aggressione del bene di categoria; con la legge n. 110/2017 vengono introdotti gli articoli 613 bis e ter con i quali si offre cittadinanza penalistica alla fattispecie di tortura adempiendo all’obbligo di adeguamento come richiesto a livello nazionale dall’art. 13 comma 4 della Costituzione e dall’art. 46 CEDU.
  • Computers crimina, nel 1993 il legislatore interviene per fornire tutela a questo nuovo bene giuridico, immettendo le norme all’interno della sezione dedicata alla tutela del domicilio ( 615 ter e s.s. e allargamento agli oggetti informatici e telematici quali oggetti dei reati di cui agli art. 617 bis e s.s.).
  • Delitti contro l’inviolabilità dei segreti, modifica dell’art 623 (2018).
  • Considerazioni, ne esce un quadro oltre modo frastagliato e con poca coesione sistematica, spesso non in linea con il principio di ragionevolezza in ordine alla gerarchia di beni e valori disegnati dalla Costituzione; inoltre spesso non è chiaro se alcuni interventi del legislatore debbano essere considerati in continuità con precedenti fattispecie o meno dando vita in alcuni casi al dubbio tra successione di norme o nuova incriminazione.

La prostituzione minorile e la pedo pornografia.

  • Prostituzione minorile, introduzione dell’art. 600 bis nel 1998; due fattispecie, la induzione alla prostituzione e il compimento di atti sessuali con retribuzione, la prima punita più gravemente della seconda per il più grave disvalore di utilizzare il minore come merce; con la legge n. 38/2006, si innalza l’età della vittima minore per la seconda fattispecie a diciotto anni, pareggiandola con quella della prima; la l. n. 172/2012, cambia completamente il volto della prima fattispecie modellandola in modo più organico ed esaustivo con una pienezza di tutela nei confronti delle varie modalità di sfruttamento del minore nel campo sessuale; il concetto di induzione da parte del cliente, non vi rientra in quanto, soprattutto in ordine alla nuova formulazione della fattispecie di sfruttamento, non soddisfa i requisiti oggettivi e soggettivi di tale concetto, come confermato dalle S.S.U.U. nel 2014 (sentenza n. 16207); in contrario si può osservare come, non sempre ma in alcuni casi, soprattutto in relazione alla fattispecie di cui al n. 1, comma 1 dell’art. 600 bis, è possibile che una continua frequentazione a pagamento del minore possa soddisfare il conetto di induzione alla prostituzione

Pornografia minorile.

  • Attuale quadro normativo: 600 ter che prevede l’utilizzazione, il reclutamento di minori per la realizzazione di spettacoli o esibizioni pornografiche o la realizzazione di tali materiali, il commercio, la distribuzione o l’offerta di essi, le informazioni per il loro adescamento, l’assistere a spettacoli pornografici con minori; l’art. 600 quater, che punisce il procurarsi o il detenere materiali pornografici con minori; l’art. 600 ter come introdotto nel 1998 si imperniava sul concetto di sfruttamento del minore (interpretato dalla giurisprudenza in senso non economico come fine esclusivamente di lucro) al fine di realizzare “eventi” pornografici di cui fosse parte (nel senso di pericolo in concreto di diffusione, con esclusione della fattispecie in caso di uso personale del materiale o dello spettacolo); con la legge n. 38/2006 art. 2, la norma è stata sensibilmente cambiata con la previsione di una serie di fattispecie autonome ordinate secondo un criterio di degradante disvalore, ma soprattutto si è mutato il termine sfruttare con quello di utilizzare ed è scomparso il dolo specifico del fine di realizzare…ora convertito in effettiva realizzazione; per tanto con questa riforma il reato è diventato di danno; nel 2012 con la legge n. 172, si è realizzata una ulteriore modifica che ha portato anche al mutamento della rubrica che ora denomina il reato come pornografia minorile e che prevede sei fattispecie alternative di reato, delle quali quelle dal terzo comma in poi di degradante disvalore; rapporto tra art. 600 ter e quater, la mancanza del danno della diffusione che rende la fattispecie meno offensiva.
  • La pornografia domestica, ritenuta penalmente irrilevante se prodotta con consenso del minore dotato di libertà di scelta sessuale (sedicenne) e destinata ad uso personale senza alcuna diffusione.

 

PARERE MOTIVATO N. 1: PROSTITUZIONE MINORILE.

Tizio, ricco imprenditore, da un passaggio nella sua auto ad una avvenente ragazza che gli dice di essere una escort di lusso; alla richiesta di Tizio sulla sua età, gli dichiara di avere venti anni mentre invece la sua vera età è di diciassette anni e otto mesi. Tizio conduce la ragazza nel suo appartamento e dietro pagamento di mille euro ottiene prestazioni sessuali. Ottenuto il numero telefonico della ragazza, Tizio ha altri incontri sessuali con la stessa sempre a pagamento. L’autorità inquirente che da tempo seguiva la ragazza invia avviso di garanzia a Tizio per ilo delitto di cui al comma I dell’art. 600 bis. Tizio si reca da un legale nei panni del quale, dopo ave trattato degli istituti connessi, si rediga parere motivato sul caso.

  • Prostituzione minorile, introduzione dell’art. 600 bis nel 1998; due fattispecie, la induzione alla prostituzione e il compimento di atti sessuali con retribuzione, la prima punita più gravemente della seconda per il più grave disvalore di utilizzare il minore come merce; con la legge n. 38/2006, si innalza l’età della vittima minore per la seconda fattispecie a diciotto anni, pareggiandola con quella della prima; la l. n. 172/2012, cambia completamente il volto della prima fattispecie modellandola in modo più organico ed esaustivo con una pienezza di tutela nei confronti delle varie modalità di sfruttamento del minore nel campo sessuale.
  • Il comma II, è autonoma fattispecie ritenuta meno grave in relazione all’oggetto di tutela; secondo alcuni vi rientrerebbe il comportamento del cliente che con incontri reiterati e ben pagati potrebbe indurre la minore alla prostituzione professionale; secondo la ultima giurisprudenza non vi rientra in quanto, soprattutto in ordine alla nuova formulazione della fattispecie di sfruttamento, non soddisfa i requisiti oggettivi e soggettivi di tale concetto, come confermato dalle S.S.U.U. nel 2014 (sentenza n. 16207); (in contrario si può osservare come, non sempre ma in alcuni casi, soprattutto in relazione alla fattispecie di cui al n. 1, comma 1 dell’art. 600 bis, è possibile che una continua frequentazione a pagamento del minore possa soddisfare il conetto di induzione alla prostituzione).
  • Parere motivato, la linea difensiva sarà volta alla rubricazione dei fatti al secondo comma dell’art. 600 bis per quanto sopra detto, cercando di ottenere la continuazione tra i cinque episodi e le attenuanti generiche in relazione alla ignoranza sull’età che a norma dell’art. 60 è irrilevante ai fini della esistenza del reato ma può essere valore attenuante anche considerando che la ragazza è molto vicina alla maggiore età.

Delitto di tortura.

  • Entrata in vigore, 110/2017, in adempimento ad obbligo nazionale (art. 13 comma 4 Cost.) e internazionale (convenzione ONU e art. 46 CEDU) con l’immissione degli art. 613 bis e ter nel codice penale.
  • Scelta del legislatore, quella di prevedere sia la tortura comune che quella di stato che viene comunque interpretata come autonoma fattispecie di reato.
  • La tortura comune, presupposto, soggetto passivo privo di libertà o affidato in senso lato al torturatore; condotta, violenza o minaccia grave, esclusa quella tenue, concetto comunque non in linea con il principio di tassatività e forse inutile viste la necessaria conseguenza che ne conseguono, necessità di più condotte, reato abituale o di una sola se particolarmente inumana e offensiva per la dignità, reato abituale improprio; con crudeltà, concetto evincibile dalle interpretazioni dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 4 c.p. di natura soggettiva; soggetto attivo, reato comune anche se è necessario che si trovi in situazione idonea a commettere i fatti di tortura; evento naturalistico, sofferenze fisiche o traumi psichici.
  • Tortura di stato, si ritiene autonoma fattispecie, sia per il rispetto degli obblighi internazionali che ad essa si riferivano, sia per la presenza nella norma di aggravanti che, se non si ritenesse fosse reato a se, sarebbero aggravanti di aggravante e sia per il riferimento specifico della causa di non punibilità alla sola fattispecie del secondo comma.
  • Aggravante delle lesioni, si ritiene sia applicabile solo nel caso in cui non siano volute, altrimenti se ne risponde in concorso con ilo reato in commento.
  • Morte come conseguenza non voluta, è ipotesi speciale rispetto all’art. 586 trattata molto più severamente che, se cagionata mediante percosse, si ritiene assorba anche l’omicidio preterintenzionale rispetto al quale la pena è molto più severa; non essendo previsto nulla in contrario, entrambe le circostanze sono soggette a giudizio di bilanciamento.
  • Morte come conseguenza voluta, si tratta di un reato complesso che assorbe l’omicidio.

 

PARERE MOTIVATO N. 2: TORTURA DI STATO.

Tizio in un controllo della polizia viene trovato in possesso di una ungente dose di cocaina; condotto in commissariato viene portato in una stanza, spogliato dai poliziotti e brutalmente picchiato al fine di estorcergli il nome del suo fornitore. Dopo un’ora di tale trattamento è colto da un arresto cardiaco e muore. Nei panni del legale dei poliziotti, dopo aver trattato in parte teorica degli istituti coinvolti dalla traccia, si rediga parere motivato sul caso.

  • Entrata in vigore del 613 bis, 110/2017, in adempimento ad obbligo nazionale (art. 13 comma 4 Cost.) e internazionale (convenzione ONU e art. 46 CEDU) con l’immissione degli art. 613 bis e ter nel codice penale.
  • Scelta del legislatore, quella di prevedere sia la tortura comune che quella di stato che viene comunque interpretata come autonoma fattispecie di reato.
  • La tortura comune, presupposto, soggetto passivo privo di libertà o affidato in senso lato al torturatore; condotta, violenza o minaccia grave, esclusa quella tenue, concetto comunque non in linea con il principio di tassatività e forse inutile viste le necessarie conseguenze che ne conseguono, necessità di più condotte, reato abituale o di una sola se particolarmente inumana e offensiva per la dignità, reato abituale improprio; con crudeltà, concetto evincibile dalle interpretazioni dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 4 c.p. di natura soggettiva; soggetto attivo, reato comune anche se è necessario che si trovi in situazione idonea a commettere i fatti di tortura; evento naturalistico, sofferenze fisiche o traumi psichici.
  • Tortura di stato, si ritiene autonoma fattispecie, sia per il rispetto degli obblighi internazionali che ad essa si riferivano, sia per la presenza nella norma di aggravanti che, se non si ritenesse fosse reato a sè, sarebbero aggravanti di aggravante e sia per il riferimento specifico della causa di non punibilità alla sola fattispecie del secondo comma.
  • Aggravante delle lesioni, si ritiene sia applicabile solo nel caso in cui non siano volute, altrimenti se ne risponde in concorso con il reato in commento.
  • Morte come conseguenza non voluta, è ipotesi speciale rispetto all’art. 586 trattata molto più severamente che, se cagionata mediante percosse, si ritiene assorba anche l’omicidio preterintenzionale rispetto al quale la pena è molto più severa; non essendo previsto nulla in contrario, entrambe le circostanze sono soggette a giudizio di bilanciamento.
  • Morte come conseguenza voluta, si tratta di un reato complesso che assorbe l’omicidio.
  • Parere motivato, vista la dinamica della morte, causa indiretta della tortura, è possibile invocare l’applicazione della prima parte della fattispecie del comma quinto in modo da evitare l’ergastolo, sostenendo l’assorbimento anche dell’omicidio preterintenzionale.

Atti persecutori.

  • Nascita, l. n. 11/2009 convertito l. 38/2009, poi modificato con d.l. n. 78/2013 convertito l. 94/2013 (con l’elevazione della pena) e infine con d.l. n. 93/2013 convertito l. 119/2013 che ha ridisegnato l’aggravante del secondo comma applicabile ora anche nei confronti del coniuge separato e dell’ex coniuge divorziato nonché nei confronti di persona legata o che è stata legata da rapporti affettivi con la vittima o se il fatto è commesso tramite strumenti informatici e infine ha riformulato procedibilità a querela di parte.
  • Struttura del reato, inizia con una clausola di riserva che riserva alla norma un ruolo di sussidiarietà; condotta, basata sulle minacce o sulle molestie reiterate, che fa collocare il reato nella categoria di quelli abituali; eventi del reato, stato di ansia o di legittima paura che portano a cambiare le abitudini di vita per il fondato pericolo per l’incolumità propria o di congiunti o di perone legate affettivamente alla vittima.
  • Problemi di determinatezza, per quanto concerne le condotte, esse sono tipizzate dalle figure di cui agli articoli 612 e 660 del c.p. e sono quindi ben riscontrabili; anche per quanto riguarda gli eventi, essi sono ben valutabili in relazione sia alle caratteristiche dell’autore e della vittima sia rispetto alla capacità oggettiva dei comportamenti a cagionarli.
  • Rapporto con la fattispecie di cui all’art. 572 c.p., il problema si pone dopo la riforma dell’aggravante di cui al secondo comma in quanto, non potendo operare la clausola di riserva essendo ora punito più gravemente il reato in commento rispetto all’altro, si pone l’alternativa tra assorbimento di quest’ultimo o di concorso formale; la prima soluzione secondo alcuni sarebbe preclusa dalla univoca posizione della giurisprudenza che ritiene l’assorbimento possibile solo in presenza di rapporto di specialità tra le fattispecie, cosa che non è riscontrabile in questo caso.
  • L’art. 612 ter, introdotto con l. n. 69/2029, prevede una nuova figura di stalking detta “revenge porn” che consiste nella divulgazione senza consenso del protagonista di immagini per così dire intime e a sfondo sessuale.
  • Primo comma, come per la fattispecie degli atti persecutori, inizia con una clausola di riserva che pone la norma come sussidiaria rispetto ad altre; nucleo centrale della condotta è la realizzazione delle immagini o del video o la loro sottrazione cui poi seguono le condotte in senso lato di divulgazione dei materiali.
  • Oggetto, immagini sessualmente esplicite, il legislatore ha preferito tale stesura rispetto a quella originaria nella quale c’era una descrizione tassativa del concetto, lasciando che tale compito sia svolto dalla giurisprudenza in modo maggiormente contestuale alle concezioni sociali.
  • Il secondo comma, prevede la fattispecie relativa al secondo “distributore”, punita con la stessa pena; tale equivalenza sarebbe giustificata dal dolo specifico del nocumento che bilancia la mancanza dell’acquisizione abusiva e diretta.
  • Le aggravanti, quasi del tutto mutuate dalla fattispecie dello stalking; quella relativa all’uso di strumenti telematici rischia di attribuire per due volte tale aspetto al reo in quanto nella stragrande maggioranza delle ipotesi la divulgazione viene compiuta tramite essi; inoltre quella relativa all’essere la vittima donna in stato di gravidanza, rischia una imputazione oggettiva in quanto è situazione che il reo potrebbe ignorare, manca tra le aggravanti l’essere la vittima un minore, né è utilizzabile la clausola di riserva a favore dell’applicazione dell’art. 600 ter in quanto questo reato è punito in maniera meno grave di quello in commento.

 

PARERE MOTIVATO N. 3: ATTI PERSECUTORI.

Tizio, preso dalla gelosia, compie una serie di maltrattamenti nei confronti della moglie Caia, di tipo sia fisico che psicologico. Denunciato dalla moglie viene condannato a quattro anni di reclusione per la fattispecie di cui al secondo comma dell’art. 612 bis. Dopo un anno, la procura invia avviso di garanzia a Tizio per gli stessi fatti oggetto della precedente condanna in relazione all’art. 572 del c.p. non preso in considerazione nel primo gioudizio. Premessi brevi cenni sugli istituti connessi al caso, nei panni del legale di Tizio si rediga parere motivato sul caso.

  • 612 bis nascita, d.l. n. 11/2009 convertito l. 38/2009, poi modificato con d.l. n. 78/2013 convertito l. 94/2013 (con l’elevazione della pena) e infine con d.l. n. 93/2013 convertito l. 119/2013 che ha ridisegnato l’aggravante del secondo comma applicabile ora anche nei confronti del coniuge separato e dell’ex coniuge divorziato nonché nei confronti di persona legata o che è stata legata da rapporti affettivi con la vittima o se il fatto è commesso tramite strumenti informatici e infine ha riformulato procedibilità a querela di parte.
  • Struttura del reato, inizia con una clausola di riserva che riserva alla norma un ruolo di sussidiarietà; condotta, basata sulle minacce o sulle molestie reiterate, che fa collocare il reato nella categoria di quelli abituali; eventi del reato, stato di ansia o di legittima paura che portano a cambiare le abitudini di vita per il fondato pericolo per l’incolumità propria o di congiunti o di perone legate affettivamente alla vittima.
  • Problemi di determinatezza, per quanto concerne le condotte, esse sono tipizzate dalle figure di cui agli articoli 612 e 660 del c.p. e sono quindi ben riscontrabili; anche per quanto riguarda gli eventi, essi sono ben valutabili in relazione sia alle caratteristiche dell’autore e della vittima sia rispetto alla capacità oggettiva dei comportamenti a cagionarli.
  • Rapporto con la fattispecie di cui all’art. 572 c.p., il problema si pone dopo la riforma dell’aggravante di cui al secondo comma in quanto, non potendo operare la clausola di riserva essendo ora punito più gravemente il reato in commento rispetto all’altro, si pone l’alternativa tra assorbimento di quest’ultimo o di concorso formale; la prima soluzione secondo alcuni sarebbe preclusa dalla univoca posizione della giurisprudenza che ritiene l’assorbimento possibile solo in presenza di rapporto di specialità tra le fattispecie, cosa che non è riscontrabile in questo caso.
  • Parere motivato sul caso, In base al dettato dell’art. 649 c.p.p., a prescindere dalla configurazione del rapporto tra art. 612 bis e 572 c.p., la sentenza definitiva sull’unico fatto di vita preclude la possibilità di nuovo procedimento penale per il medesimo fatto anche se diversamente rubricato.

Responsabilità penale del direttore o vice per i reati commessi a mezzo stampa.

  • 57 c.p. prima della novella del 1958, chiaro caso di responsabilità oggettiva e per fatto altrui
  • Novella del 1958, responsabilità per omissione di controllo misurata secondo la diligenza professionale richiesta al direttore; per come è strutturata la norma è possibile ritenere che la responsabilità prescinda da un riscontro del nesso di causalità in concreto, secondo le norme degli articoli 40 e 41 c.p., tra l’omissione e la commissione del reato da parte del redattore dell’articolo o secondo altra opinione si tratterebbe di un’inversione dell’onere della prova nel senso che, accertata l’omissione da parte della pubblica accusa, spetterebbe all’imputato dimostrare che anche senza la sua omissione il reato si sarebbe verificato.
  • Struttura della fattispecie, autonomo reato di agevolazione (colposa se si accetta tale tesi) rispetto al reato commesso che funge anche da referente per il calcolo della sanzione.
  • Concorso nel reato del direttore, è ipotizzabile sia nella versione dell’accordo con il redattore, che in quello di controllo effettuato senza bloccare la pubblicazione: diventa decisivo accertare se il controllo vi sia stato o meno per stabilire il tipo di responsabilità del direttore.
  • Responsabilità per i reati commessi mediante radio o televisione, la l. n. 223/1990 all’art. 30 ha provveduto a regolare tale fattispecie, prevedendo ai primi due commi una responsabilità diretta del concessionario o della persona da esso delegato al controllo per i reati di cui all’art. 528 del c.p. e di quello previsto all’ art. 13 l. 47/1948 e sue modifiche; si tratta di una responsabilità oggettiva che cade sul delegato in quanto ilo concessionario è sempre una persona giuridica come tale non responsabile (almeno direttamente) penalmente; per la commissione di qualsiasi altro reato al terzo comma è prevista una responsabilità esplicitamente definita a titolo di colpa.
  • La responsabilità del direttore del giornale telematico, con la sentenza a Sezioni Unite della Suprema Corte n. 31022 del 2015, è stata fornita ai fini penalistici una nozione di stampa allargata rispetto al concetto di riproduzione tipografica con mezzi meccanici connotata dalla funzione professionale di informazione al pubblico nella quale rientra il giornale telematico, con tutte le conseguenze in bonam partem (modalità e garanzie per effettuare il sequestro) ma anche in malam partem; tra queste rientra l’applicabilità al direttore del giornale telematico dell’art. 57 del c.p.

I delitti contro l’amministrazione della giustizia.

  • Descrizione del bene di categoria: pur in presenza di alcuni reati di stampo classico è uno di quelli che da vita a nuove problematiche essendo bene immateriale e a soggetto passivo impersonale (lo stato comunità quale ente esponenziale dei suoi stessi poteri), in cui il danno avrebbe rilevanza tale da consigliare il legislatore alla costruzione di numerose ipotesi di pericolo; genericità del concetto di buon andamento della funzione giurisdizionale che va specificato per ogni reato.
  • Nozione di funzione giurisdizionale, è una delle funzioni irrinunciabili in qualunque tipo di ordinamento consistente nel dirimere controversie in relazione a questioni di fatto rilevanti giuridicamente mediante riscontro della regola concreta da applicare; per tanto la tutela di questa funzione deve volgere verso diverse direzioni: quella relativa al corretto andamento del processo che consiste in quelle attività delle parti e del giudice necessarie per la conoscenza del fatto da giudicare che conducono al giudizio, quella che pertiene al rispetto dello iussum contenuto nella decisione dal quale deriva per i cittadini una fiducia nel sistema ed anche un incentivo al rispetto della legge, ed infine quella  riguardante la violazione del principio descritto che sta alla base della funzione stessa, vale a dire il divieto di autotutela.
  • Partizioni il nostro codice penale distingue i delitti contro l’amministrazione della giustizia tenendo conto di tali diverse modalità d’aggressione al bene tutelato dividendo il titolo terzo, nel quale è contenuta, in tre capi, rispettivamente dei delitti contro l’attività giudiziaria, contro l’autorità delle decisioni giudiziarie e di tutela arbitraria delle proprie ragioni. Occorre notare come spesso la dottrina sia incorsa nell’errore di analizzare la categoria soprattutto in relazione al primo gruppo di reati innalzando i risultati della ricerca anche alle altre due. Si tratta di un errore di metodo che da vita a generalizzazioni indebite e fuorvianti; ad esempio si afferma che i delitti contro l’amministrazione della giustizia siano strutturati come figure di pericolo; tale affermazione è vera rispetto a quelli contro l’attività giudiziaria ma non agli altri; infatti il bene di categoria è leso e non messo in pericolo nel caso, ad esempio, di esercizio arbitrario delle proprie ragioni o in quello di duello cavalleresco. Per tanto è consigliabile una analisi autonoma delle tre sottocategorie che permetterà una visualizzazione precisa della materia, avulsa da qualsiasi affermazione apodittica.

Intralcio alla giustizia.

  • Natura giuridica, è reato di pericolo avanzato rispetto alla commissione dei quattro reati descritti dal 2006 aggiunta delle condotte di violenza e minaccia che dimostrano come il subornato non risponde di nulla salvo dia vita ai reati richiamati.
  • Subornazione del consulente del p.m., non citato tra i subornati, il perito e il C.T.U. sono figure di ausiliari del giudice nei processi penali e civili; ammissibilità di rientro se si considera testimone anche prima della sua citazione in quanto immanente perché solo così potrà essere ascoltato.
  • Subornazione rispetto a valutazioni, compatibilità se esistono dei criteri oggettivi violati.
  • Assenza di questi criteri, inapplicabilità del 377, applicazione dell’art. 322 che è più grave laddove l’offensività rispetto a perito e C.T.U. è più offensiva, questione di costituzionalità con invito a sentenza additiva.
  • Corte costituzionale, inammissibilità per esistenza di criteri valutativi e comunque incoerenza di richiesta additiva laddove la subornazione di perito e C.T.U. è più grave e non uguale per cui l’addizione sarebbe contro la Costituzione.

 

PARERE MOTIVATO N. 4: INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA.

Tizio, consulente della pubblica accusa, è incaricato di una perizia calligrafica per stabilire se sia stato commesso un delitto di falsificazione di sottoscrizione da Caio. Caio gli offre una ingente somma che egli accetta per indurlo ad esprimere una opinione a lui favorevole. Essendo stata scoperta la cosa Tizio riceve un avviso di garanzia per il delitto di cui all’art. 377 del c.p.. Nei panni del legale dal quale si reca, si rediga parere motivato sul caso.

  • Natura giuridica, è reato di pericolo avanzato rispetto alla commissione dei quattro reati descritti, dal 2006 aggiunta delle condotte di violenza e minaccia che dimostrano come il subornato non risponde di nulla salvo dia vita ai reati richiamati.
  • Subornazione del consulente del p.m., non citato tra i subornati, il perito e il C.T.U. sono figure di ausiliari del giudice nei processi penali e civili; ammissibilità di rientro se si considera testimone anche prima della sua citazione in quanto immanente perché solo così potrà essere ascoltato.
  • Subornazione rispetto a valutazioni, compatibilità se esistono dei criteri oggettivi violati.
  • Assenza di questi criteri, inapplicabilità del 377, applicazione dell’art. 319 che è più grave laddove l’offensività rispetto a perito e C.T.U. è più offensiva, questione di costituzionalità con invito a sentenza additiva.
  • Parere motivato, Corte costituzionale, adita per i casi di pareri valutativi, inammissibilità per esistenza di criteri valutativi e per l’assenza tra i possibili soggetti adiuvanti la procura, inammissibilità per incoerenza della richiesta additiva laddove la subornazione di perito e C.T.U. è più grave e non uguale per cui l’addizione sarebbe contro la Costituzione.
  • Parere motivato, non rientrando nella fattispecie di cui all’art. 377, potrebbe ricorrere quella dell’art. 319, irragionevolmente nel caso in commento punita più gravemente se lo stesso fatto fosse stato compiuto da un C.T.U.; per cui è possibile chiedere l’intervento diversamente additivo rispetto al precedente, della Corte Costituzionale.

Favoreggiamenti.

  • Favoreggiamento all’interno del capo relativo ai delitti contro l’attività giudiziaria, spicca il favoreggiamento nelle due fattispecie del reale e del personale, consiste nel fatto di frapporre ostacolo alle investigazioni dell’autorità volte alla ricerca dell’indagato per un delitto.
  • La norma in commento non sembra un modello in fatto di tassatività in quanto esprime concetti alquanto generici in relazione all’oggetto che vuol proteggere; ci si riferisce ai concetti di investigazione e ricerca che non esprimono in senso tassativo il preciso provvedimento che viene ostacolato dal comportamento favoreggiante; a tal proposito si può affermare che, essendo tutelato da altre norme il bene della sana formazione delle prove prima e durante il processo, la fattispecie del personale si pone a difesa delle esigenze cautelari del procedimento penale, vale a dire dell’esecuzione di quei provvedimenti restrittivi della libertà personale irrogabili nella fase delle indagini preliminari alla presenza dei presupposti del pericolo di fuga, di reiterazione del reato o di inquinamento di prove se vi è un forte fumus sulla responsabilità dell’indagato.
  • Il fatto che il favoreggiato sia indagato per un delitto è presupposto della fattispecie che deve rientrare nella rappresentazione dell’autore del reato; per tanto in caso di ignoranza su tale punto o di errore sul fatto che si tratti di fattispecie penale, non sarà riscontrabile l’elemento soggettivo, in caso di mero dubbio sul punto, sarà ipotizzabile il dolo eventuale.
  • la condotta è di quelle così dette a forma libera potendo consistere in ogni comportamento che in concreto consista in un aiuto a sottrarsi alle ricerche o a eluderle, si tratta di un reato di pericolo e, vista la forma libera della condotta che mal si attaglia al pericolo presunto, si deve affermare che trattasi di pericolo concreto; ciò significa che non basta che la condotta sia volta ad ostacolare le ricerche dell'autorità, ma è necessario riscontrare che abbia le caratteristiche in concreto di fuorviarle. Trattandosi di reato di pericolo in concreto, se non si giunge al riscontro delle condizioni sopra descritte, non si è in presenza del reato. Il favoreggiamento non si concretizza in capo a colui il quale abbia concorso nel reato commesso dal suo beneficiario per l’ovvia ragione che la sua attività protegge in tal modo anche se stesso.
  • rapporti con altre figure: può rivelarsi in un’unica azione (mediante omissione di referto, falsa informazione a p.m., autocalunnia) e con una serie di comportamenti reiterati (assieme quelli descritti o più episodi uguali); la dottrina tende a far prevalere il ne bis in idem o con la specialità reciproca per coincidenza tra fattispecie ed elemento particolare o per via del principio valoristico della consunzione; in generale può affermarsi come le figure che tutelano la possibilità di iniziare le indagini si ritengano assorbite nel favoreggiamento, non così quelle che proteggono la buona formazione della prova; per ciò che riguarda la reiterazione di comportamenti, il favoreggiamento si atteggia sia con una struttura di reato abituale improprio che con una di reato eventualmente permanente.
  • rapporto con al falsa testimonianza premesso che occorre distinguere il caso di condotte ripetute (al p.m. e al giudice) da quello dell’unica condotta (abbastanza difficile da immaginare in quanto dovrebbe essere sentito per la prima volta in sede di dibattimento), per il primo caso si pone alternativa tra concorso materiale mitigato dalla continuazione e assorbimento e solo per il secondo tra concorso apparente e formale; il primo caso è risolvibile nel senso dell’assorbimento solo in relazione alle teorie valoristiche della consunzione o della sussidiarietà o del ne bis in idem; il secondo può avere una risoluzione di assorbimento in relazione anche alla teoria della specialità reciproca per coincidenza tra fattispecie ed elemento costitutivo; la giurisprudenza opta per il concorso di reati solo qualche sentenza a favore dell’assorbimento in presenza di una sola azione; io ritengo che da un punto di vista del di valore non c’è identità in quanto la tutela della funzione cautelare solo in un caso può riguardare anche quello della prova.
  • Attività del difensore, sembra coincidere con la fattispecie di reato e quindi non punibile in forza dell’art. 51 c.p.; necessità di distinguere comportamenti non rientranti nella fattispecie da quelli rientranti ed eventualmente scriminati.
  • Comportamenti consistenti in consigli, sono prestazioni che rientrano nell’esercizio della funzione difensoria, suggerimenti, consulenze, comunicazioni; sono tutti leciti anche quello di far sparire una prova o darsi alla latitanza in quanto non possono essere considerati aiuti.
  • Informazioni aventi contenuto giuridico, lecite se ottenute lecitamente o casualmente, favoreggiamento se carpite illecitamente e non giustificabili ex art. 51 c.p.; addirittura c’è obbligo deontologico di informazione che è coperto da adempimento al dovere ex art. 40 codice deontologico forense.
  • Comportamenti materiali che aiutano l’assistito, rientrano nel reato e non sono scriminabili.
  • Rapporto cronologico tra presupposto e favoreggiamento, cronologia di posteriorità del favoreggiamento rispetto al reato presupposto ciò anche per la lettera della norma “dopo che fu commesso un delitto”.
  • Limite temporale, come momento ultimo di concorso nel reato ma non preclusivo al contrario di favoreggiamento o altre fattispecie a seconda del comportamento e della direzione anche a livello di elemento soggettivo.
  • Reato permanente, struttura con un momento di perfezione e complessione nel tempo con consumazione quando cessa la complessione; comportamenti esterni durante la permanenza, dubbio su come inquadrarli, concorso nel reato o favoreggiamento?
  • Giurisprudenza, metodo casistico e non aprioristico, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, favoreggiamento se non diventa ausilio anche solo morale a continuare; favoreggiamento e sequestro di persona, se l’agente si limita ad eludere le ricerche è favoreggiamento; intermediazione nel sequestro di persona, attività volta solo ad incassare il denaro, in ciò fuori da attività concorsuali, il favoreggiamento reale presuppone il conseguimento della somma; detenzione di stupefacenti ai sensi art. 73 d.P.R. n. 309/1990, qualunque agevolazione al colpevole prima che la condotta sia cessata è concorso nel reato e non favoreggiamento sulla considerazione della incompatibilità di favoreggiamento avvenuto durante l’effettuazione del reato (criterio cronologico).
  • Critica, l’art. 110 assolve alla funzione incriminatrice residuale rispetto a condotte atipiche, applicarlo estensivamente violerebbe in malam partem il principio della tassatività; la clausola di riserva dimostra la possibilità di contemporaneità tra favoreggiamento e reato presupposto; il dato cronologico può essere superato in relazione al momento di perfezione e non di consumazione, il vero discrimine è rappresentato dall’elemento psicologico così come dimostrato dai fatti.

 

PARERE MOTIVATO N. 5: IL FAVOREGGIAMENTO.

Tizio è indagato per un grave reato. Al termine di un interrogatorio del p.m., l’avvocato gli suggerisce di darsi alla latitanza in una telefonata presumendo un ordine di custodia cautelare per come è andato l’interrogatorio. Essendo il telefono di Tizio sotto controllo, la procura decide di indagare per favoreggiamento il legale. Quest’ultimo si reca da un collega per un parere motivato. Dopo aver trattato degli istituti connessi, nei panni del legale si rediga parere motivato sul caso.

  • Categoria, tutela della funzione giurisdizionale; reati a tutela di essa in generale e reati a tutela del processo penale; classificazione codicistica tripartizione in relazione all’attività vera e propria di giurisdizione, al rispetto delle sentenze al divieto di autotutela.
  • Tipologia rispetto all’offensività, non sono tutti reati di pericolo come sembrerebbe dalla prima sezione (e neanche è detto).
  • Problemi di concorso tra norme, da risolvere rispetto al disvalore.
  • Il favoreggiamento, bene tutelato la funzione cautelare nel processo penale
  • Struttura, reato di danno e di condotta ma a condotta libera tacciato di poca tassatività con l’unico referente dell’idoneità (secondo alcuni in astratto secondo altri in concreto.
  • Dolo, rappresentazione di tutti i presupposti e volontà di aiutare.
  • Particolarità, può prendere le sembianze di reato permanente e abituale, entrambi impropri.
  • Possibile concorso con esercizio del diritto, già risolto rispetto all’auto favoreggiamento e a quello del concorrente nel reato.
  • Tra i possibili diritti quello del difensore, limiti, vi rientra ogni atto legittimo e consiglio alla strategia anche di darsi alla latitanza che per il ricercato non è delitto, né tanto meno istigazione a delinquere; fuori il caso di procuramento indebito di notizie segretate.
  • Parere motivato, trattandosi di mero consiglio di strategia senza aiuto né procuramento indebito di notizie, il fatto non sussiste.

 

PARERE MOTIVATO N. 6: CALUNNIA ED AUTOCALUNNIA.

Caio, figlio di Tizio, ha rubato una ingente somma di denaro nell’appartamento del vicino di casa. Siccome il modo più semplice per entrare nella casa del derubato è accedere dal balcone attiguo della casa di Tizio, Tizio e la moglie d’accordo con il figlio, decidono di addossare il fatto a Tizio stesso fornendo tutte le necessarie prove per scagionare Caio e in tal senso prestano dichiarazioni all’autorità inquirente che però riesce a giungere alla verità. Tizio si reca dal legale per sapere quali saranno le conseguenze per se e i propri familiari di questo comportamento processuale. Nei panni del legale si rediga parere motivato sul caso, dopo aver trattato in parte teorica degli istituti connessi.

  • Oggetto del disvalore, reato di pericolo o di danno.
  • Struttura e differenza dalla simulazione di reato.
  • Elemento soggettivo.
  • Calunnia e falsa testimonianza, e dichiarazione all’autorità inquirente o al difensore.
  • Calunnia ed autocalunnia, concorso apparente con assorbimento della ipotesi più grave o autonoma rispondenza.
  • Parere motivato, la seconda tesi è più favorevole.

La calunnia.

  • Natura del delitto di calunnia, il buon esito del processo penale messo in pericolo grave dalla falsa incolpazione di taluno.
  • Struttura, nelle due modalità descritte deve rivestire il percolo in concreto senza del quale il reato è impossibile.
  • Elemento soggettivo, deve coprire la rappresentazione di tutti gli elementi e la falsità dell’accusa; compatibilità con il dolo eventuale.
  • Calunnia dell’imputato, difendendosi dicendo il falso rispetto ad affermazioni del denunciante o del testimone è scriminato nel limite della necessarietà senza alternative della difesa, anche se consistente nella falsa affermazione di fatti specifici, oltre cade la scriminante.
  • Diffamazione e calunnia, non ricorre concorso formale e la denuncia nei confronti di chi poi venga assolto è colpita nel limite della calunnia, in caso contrario non ricorrendo alcuna diffamazione per l’esercizio del diritto di denunciare.

 

PARERE MOTIVATO N. 7: CALUNNIA ED AUTOCALUNNIA.

Caio, figlio di Tizio, ha rubato una ingente somma di denaro nell’appartamento del vicino di casa. Siccome il modo più semplice per entrare nella casa del derubato è accedere dal balcone attiguo della casa di Tizio, Tizio e la moglie d’accordo con il figlio, decidono di addossare il fatto a Tizio stesso fornendo tutte le necessarie prove per scagionare Caio e in tal senso prestano dichiarazioni all’autorità inquirente che però riesce a giungere alla verità. Tizio si reca dal legale per sapere quali saranno le conseguenze per se e i propri familiari di questo comportamento processuale. Nei panni del legale si rediga parere motivato sul caso, dopo aver trattato in parte teorica degli istituti connessi.

  • Natura del delitto di calunnia, il buon esito del processo penale messo in pericolo grave dalla falsa incolpazione di taluno.
  • Struttura, nelle due modalità descritte deve rivestire il percolo in concreto senza del quale il reato è impossibile.
  • Elemento soggettivo, deve coprire la rappresentazione di tutti gli elementi e la falsità dell’accusa; compatibilità con il dolo eventuale.
  • Calunnia dell’imputato, difendendosi dicendo il falso rispetto ad affermazioni del denunciante o del testimone è scriminato nel limite della necessarietà senza alternative della difesa, anche se consistente nella falsa affermazione di fatti specifici, oltre cade la scriminante.
  • Diffamazione e calunnia, non ricorre concorso formale e la denuncia nei confronti di chi poi venga assolto è colpita nel limite della calunnia, in caso contrario non ricorrendo alcuna diffamazione per l’esercizio del diritto di denunciare.
  • Calunnia e falsa testimonianza, dichiarazione all’autorità inquirente o al difensore, se le affermazioni calunniose coincidono in ogni atto processuale cvi è assorbimento.
  • Calunnia ed autocalunnia, concorso apparente con assorbimento della ipotesi realizzata: se vi è accordo cui partecipa anche chi accusa se stesso il delitto realizzato è autocalunnia.
  • Parere motivato, in questo caso tutti risponderanno di autocalunnia in concorso.

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

  • Esercizio arbitrario, origine nel codice Zanardelli con struttura simile a quella attuale ma con diminuzione se si provava l’esistenza del diritto; attuale tendenza della giurisprudenza a vederne una ipotesi attenuata di violenza e danneggiamento dalla circostanza della tutela del diritto.
  • Errore sulla rilevanza giuridica o sulla possibilità di agire, considerato di diritto e fa scattare le ipotesi di violenza e danneggiamento (ex: obbligazione naturale, debito prescritto).
  • Reati propri e di mano propria, nei primi occorre la qualifica dell’intraneo ma è possibile che la condotta in concorso sia eseguita dall’extraneus sotto il controllo dell’intraneo, quelli di mano propria richiedono che la condotta sia eseguita dal soggetto specifico in quanto solo in tal caso si soddisfa quel disvalore, collocazione o dal dato testuale o da quello interpretativo del bene tutelato.
  • Natura di reato di mano propria, dalla locuzione “da sé medesimo”, nel caso di violenza esercitata da terzi per conto del titolare scatta la estorsione; la offesa al monopolio della giustizia non perde vigore se realizzata da un terzo per conto del titolare ed è dubbia la collocazione delle due fattispecie nella categoria dei reati di mano propria.
  • Critica, vista la specialità degli esercizi, dovrebbero riespandersi le norme generali di danneggiamento e violenza, inoltre la direzione della violenza è incompatibile con l’estorsione.

La ritrattazione.

  • Classificazioni, manca una chiara normativa di classificazione in quanto i commi primo e ultimo dell’art. 59, all’interno della disciplina sulle circostanze, usano il termine circostanze che escludono la punibilità; il problema rileva soprattutto in relazione al putativo e anche all’interpretazione dell’art. 119 in tema di concorso nel reato; scriminanti, situazioni che escludono l’elemento della antigiuridicità e quindi fanno venir meno l’esistenza del reato, cause di esclusione della colpevolezza, ameno di ritenere l’imputabilità come suo presupposto e come causa che l’esclude, l’errore non colposo; cause estintive della punibilità, le estintive del reato e della pena in parte generale più altre previste in specifiche fattispecie (ex: art. 649 c.p.).
  • La ritrattazione, causa specifica della punibilità riferita a specifiche fattispecie di delitti contro l’amministrazione della giustizia, con ratio di incentivare l’eliminazione di fatti fuorvianti per il processo; la Corte Costituzionale, ritiene che non vi sia alcun diritto costituzionale al trattamento favorevole per cui il legislatore ha piena discrezionalità su come modularla sia rispetto ai reati che alle fase processuali (la vicenda riguardava l’esclusione dal beneficio del favoreggiamento personale, poi immesso dal 2009).
  • Comunicabilità all’istigatore del delitto, lunga diatriba dal 1980 legata alla natura della fattispecie, secondo alcuni di natura soggettiva ex art. 119 secondo comma e per tanto non comunicabile, secondo altri di natura oggettiva in quanto a tutela del giusto processo che in caso di ritrattazione non ha più danni; inoltre si invoca l’art. 182 da parte dei fautori della non comunicabilità, la cui rilevanza è negata dalla tesi opposta in quanto si riferirebbe alle cause si non punibilità generali e non specifiche.
  • Ultima posizione della Cassazione S.U. 2002, tesi soggettiva in quanto non rileva l’art. 70 che riguarda le circostanze ma l’art. 119 c.p. che prevede la comunicazione delle cause di giustificazione al primo comma e la non comunicazione di quelle soggettive nelle quali rientra la ritrattazione; solo nel caso di una sorte di concorso dell’istigatore nella ritrattazione gli viene conteggiata.

Delitti contro la fede pubblica

  • Descrizione dell’oggettività, il titolo VII del Libro II del Codice penale è dedicato ai delitti contro la fede pubblica a sua volta suddiviso in quattro capi concernenti, rispettivamente, le falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (Capo I); le falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento (Capo II); le falsità in atti (Capo III); le falsità personali (Capo IV). L'elemento che accomuna le differenti forme di falso consiste nella loro attitudine a offendere il medesimo bene giuridico, ravvisato nella c.d. fede pubblica, ovvero nella fiducia che il pubblico ripone in determinati oggetti o simboli, sulla cui genuinità o autenticità deve potersi fare affidamento per rendere certo e sollecito lo svolgimento del traffico economico e/o giuridico. Così come è dato ricavare dalla Relazione al progetto definitivo del Codice penale, si tratta di un bene giuridico di natura immateriale e collettiva, dotato di una propria autonomia, tutelato con riferimento a specifiche esigenze di certezze e di speditezza nelle relazioni giuridiche. La dottrina dibatte sul se tale bene giuridico costituisce o meno il referente oggettivo esclusivo della tipologia di reati in esame. La problematica è sorta anche in conseguenza della differente formulazione adottata nel Codice penale vigente rispetto al precedente Codice Zanardelli il quale, infatti, risolveva già sul piano normativo la questione dell'offensività dei reati di falso, condizionando espressamente la punibilità delle falsità in atti pubblici (ar tt. 275, 276, 279, 283) e in atti privati (ar t. 280), alla circostanza che dalla falsificazione potesse «derivare pubblico o privato nocumento». Detta formula, come noto, è stata poi soppressa nel codice Rocco, dando adito, in taluni casi, a letture formalistiche dell'interesse normativamente protetto.
  • Secondo una prima impostazione, l'interesse pubblicistico è l’unico protetto e i reati sono mono soggettivi. Alla base di questo orientamento vi èla nozione di fede pubblica come bene immateriale che fa capo all'intera collettività.
  • Secondo altra impostazione la tutela anche di altri interessi parimenti collegati alle fattispecie inquadrate nell'ambito dei delitti contro la fede pubblica è rinvenibile e per tanto occorre riconoscere a tali norme carattere pluri offensivo. Secondo tale chiave di lettura nell'area di tutela delle norme in esame, accanto alla fiducia collettiva sulla certezza e sicurezza dei rapporti giuridici, deve ritenersi ricompresa, necessariamente, anche la protezione della sfera giuridica del soggetto nei cui confronti il documento o la falsa dichiarazione vengono fatti valere. L'orientamento in questione, pur confermando che nella fede pubblica deve individuarsi il bene primario oggetto di tutela, ritiene infatti che non si può prescindere totalmente dalla relazione che intercorre tra l'atto non genuino e il privato, sulla cui sfera giuridica la falsità viene in concreto a incidere. Il fatto che l'interesse tutelato dalle falsificazioni documentali abbia sostanzialmente natura pubblicistica non vale a escludere che, in concreto, possa verificarsi anche un pregiudizio nei confronti del singolo. Le Sezioni Unite della Cassazione aderiscono alla tesi della plurioffensività. A sostegno di tale conclusione, la Suprema Corte fa leva, essenzialmente, su due argomenti. Il primo riguarda la valorizzazione giurisprudenziale dell'irrilevanza penale del falso innocuo, ovvero del falso che, pur astrattamente idoneo a ingannare il pubblico, risulta, però, in concreto, inoffensivo, attesa la sua inidoneità ad aggredire un interesse ulteriore e connesso, tutelato dalla singola fattispecie incriminatrice. Nello specifico, la nozione di falso innocuo, nella prospettiva seguita dalle Sezioni Unite, sembra confortare l'indirizzo interpretativo secondo cui ai delitti contro la fede pubblica deve riconoscersi, in primo luogo e soprattutto, un'offesa alla fiducia che la collettività ripone nella genuinità e autenticità di atti e documenti di rilevanza pubblica, ma, altresì, un'ulteriore e potenziale attitudine offensiva che può concretizzarsi nei confronti di una determinata situazione giuridica. Particolare rilievo viene dato anche al 493bis c.p. che, nelle ipotesi di falso in atti privati di cui agli artt. 485, 486, 488, 489 e 490 c.p. ha introdotto il regime della perseguibilità a querela. L'introduzione della procedibilità a querela - osserva infatti la Suprema Corte - rappresenta la tipica espressione della disponibilità individuale delle conseguenze anche sanzionatorie della lesione dell'interesse protetto.

Falso documentale.

  • Falso materiale e ideologico, distinzione, secondo una tesi risalente il primo sarebbe riconoscibile esteriormente, il secondo no in quanto relativo alla non verità del contenuto; questa tesi cade rispetto al falso consistente nel “formare in tutto o in parte un atto” che nel caso in cui l’autore del reato sia il pubblico ufficiale (entrambe le falsità possono essere commesse da privati a norma degli articoli 482 e 483 c.p.), manca di ogni riconoscibilità esteriore; altra impostazione, riscontra la differenza tra le due tipologie di falso nell’essere il primo carente di genuinità, vale a dire con una discrasia tra chi appare l’autore apparente e il vero dell’atto, il secondo di veridicità; per tanto il falso materiale sarebbe caratterizzato da condotte di contraffazione se compilato da soggetto diverso da quello da cui appare provenga, di alterazione in caso di modifiche successive all’alterazione, anche da parte dell’autore stesso, fuori dalle regole richieste per una modifica; anche questa ricostruzione non appare soddisfacente in quanto l’art. 478 qualifica come falso materiale la simulazione di una copia o il rilascio dei una diversa dall’originale da parte del pubblico ufficiale: in questo caso manca la discrasia di cui sopra; né tantomeno essa è riscontrabile nel caso della formazione dell’atto da parte del soggetto astrattamente competente; preferibile la tesi secondo la quale nel falso materiale mancano le condizioni di legittimazione in concreto per la redazione dell’atto, o per la mancanza di una condizione richiesta dalla legge o per l’inesistenza del fatto da documentare nell’atto; in tale modo risulta intellegibile la fattispecie della formazione solo in parte dell’atto falso che riguarda il caso in cui il pubblico ufficiale sia legittimato alla redazione solo di una parte del contenuto dell’atto.

Falso innocuo, grossolano, consentito.

  • L’offensività in diritto penale, per chi accede alla tesi che si tratta di un requisito necessario per l’esistenza del reato, aderendo alla concezione realistica dello stesso, se si ricostruisce la categoria come recante fattispecie plurioffensive, è necessario constatare, oltre alla corrispondenza tra fattispecie astratta e concreta, che l’interesse sotteso dietro l’oggetto della fede pubblico sia stato quantomeno messo in pericolo; il falso grossolano è quello che per la modalità della falsificazione non è assolutamente in grado di ingannare: per tanto, mancando l’offensività, a norma dell’art. 48 c.p. il reato è impossibile per inidoneità della condotta e non punibile, anzi, non sussistente come tale ma, al più, come quasi reato e suscettibile, in caso di riscontro della pericolosità dell’autore della condotta, di misura di sicurezza; il falso innocuo, al contrario, è idoneo ad ingannare ma non è teso alla lesione degli interessi che si vogliono tutelare con la norma penale; anche in questo caso manca l’offensività e il reato non sussiste; il falso consentito, riguarda la c.d. autorizzazione ad scribendum, ossia alla falsificazione della propria firma; secondo una tesi il consenso sarebbe irrilevante in quanto il bene della fede pubblica non è nella titolarità del soggetto autorizzante e quindi manca la disponibilità del diritto richiesta per l’applicazione della scriminante di cui all’art. 50 c.p.; questa ricostruzione è riferibile anche al falso in scrittura privata di cui all’art. 485 in quanto il vantaggio per l’autore del reato, richiesto come elemento della fattispecie sarebbe rappresento dal non dovere attendere colui il quale dovrebbe effettuare la sottoscrizione; altri autori ritengono lecito il fatto solo nella scrittura privata in considerazione della disponibilità degli interessi e della non riscontrabilità del dolo di falso inteso come consapevolezza di porre in pericolo la genuinità della prova né, tantomeno, del dolo specifico nelle fattispecie nelle quali esso è richiesto.

 

PARERE MOTIVATO N. 8: RAPPORTO TRA ART. 474 E RICETTAZIONE.

Tizio acquista da Caio cento borse con marchio contraffatto al fine di rivenderle come genuine ad un prezzo molto ribassato in un mercatino rionale. La cosa viene scoperta in controllo al mercatino della guardia di finanza che sequestra la merce. Tizio si reca da un legale per sapere di cosa potrebbe rispondere penalmente.

  • Ricettazione, oggetto tutelato, il patrimonio mobiliare, danno per il privato la maggior difficoltà a recuperare il bene; secondo una parte della dottrina avrebbe contenuto plurioffensivo in quanto metterebbe in pericolo l’amministrazione della giustizia.
  • Presupposto la provenienza delittuosa, qualunque anche ricettazione stessa, anche se il fatto è non punibile; acquisto, in senso lato ogni negozio idoneo anche donativo; ricezione, fatto come l’apprensione della res furtiva; occultamento, non se ne comprende lo spazio in quanto presuppone una ricezione.
  • Elemento psicologico, dolo e con testualità, problema della prova, ammissibilità del dolo eventuale, considerazioni di ordine politico; il fine di profitto come ulteriore dolo specifico è sicuramente di carattere patrimoniale ed è ravvisabile anche in presenza di bene che non ha valore economico ma serva indirettamente in tale senso.
  • Rapporto con l’art. 474, reato contro la fede pubblica incentrato su fasi prodromiche contrassegnate da dolo specifico e che danno atto della plurioffensività di questa categoria di reati.
  • Rapporto tra art. 474 e la ricettazione, in quanto tutte le condotte presuppongono l’acquisto della cosa con marchio contraffatto sembra sia assorbita.
  • Tesi della incompatibilità delle due norme perché la ricettazione richiede provenienza in senso furtivo-sottrattivo della cosa; tesi della specialità tra le due norme che ritiene nel senso del concorso apparente.
  • Tesi della giurisprudenza Cass. S.U. 7/6/2001, sul primo punto la provenienza come prodotto del reato che non richiede res furtiva e che nel caso di contraffazione rende quella cosa come prodotto delittuoso non distinguibile dalla materia come era prima.
  • Specialità concetto evincibile esaminando beni, condotte ed elemento soggettivo; spesso l’oggettività diversa l’esclude ma non sempre quando una figura è ad oggetto complesso.
  • In questo caso manca il referente della stessa azione in quanto l’acquisto è prodromico alla detenzione e non è detto che debba esservi sempre.
  • Parere motivato, occorre sostenere la tesi della specialità con assorbimento della ricettazione.

 

PARERE MOTIVATO N. 8 BIS: IL FALSO CONSENTITO IN SCRITTURA PRIVATA.

Tizio, rappresentante di Caio ma privo del documento di procura, conclude con Sempronio un contratto per conto di Tizio apponendo la sottoscrizione con il nome di Tizio che telefonicamente lo aveva in tal senso autorizzato. Sempronio, pentitosi del contratto da lui concluso, propone innanzi al giudice civile querela di falso per far annullare il contratto. Tizio, preoccupato per possibili conseguenze penali a suo carico, si reca da un legale nei panni del qualòe, dopo aver trattato in parte teorica degli istituti connessi, si rediga parere motivato sul caso.

  • L’offensività in diritto penale, per chi accede alla tesi che si tratta di un requisito necessario per l’esistenza del reato, aderendo alla concezione realistica dello stesso, se si ricostruisce la categoria come recante fattispecie plurioffensive, è necessario constatare, oltre alla corrispondenza tra fattispecie astratta e concreta, che l’interesse sotteso dietro l’oggetto della fede pubblico sia stato quantomeno messo in pericolo; il falso grossolano è quello che per la modalità della falsificazione non è assolutamente in grado di ingannare: per tanto, mancando l’offensività, a norma dell’art. 48 c.p. il reato è impossibile per inidoneità della condotta e non punibile, anzi, non sussistente come tale ma, al più, come quasi reato e suscettibile, in caso di riscontro della pericolosità dell’autore della condotta, di misura di sicurezza; il falso innocuo, al contrario, è idoneo ad ingannare ma non è teso alla lesione degli interessi che si vogliono tutelare con la norma penale; anche in questo caso manca l’offensività e il reato non sussiste.
  • il falso consentito, riguarda la c.d. autorizzazione ad scribendum, ossia alla falsificazione della propria firma; secondo una tesi il consenso sarebbe irrilevante in quanto il bene della fede pubblica non è nella titolarità del soggetto autorizzante e quindi manca la disponibilità del diritto richiesta per l’applicazione della scriminante di cui all’art. 50 c.p.; questa ricostruzione è riferibile anche al falso in scrittura privata di cui all’art. 485 in quanto il vantaggio per l’autore del reato, richiesto come elemento della fattispecie sarebbe rappresento dal non dovere attendere colui il quale dovrebbe effettuare la sottoscrizione.
  • Parere motivato sul caso, è possibile sostenere come fanno altri autori lecito il fatto solo nella scrittura privata in considerazione della disponibilità degli interessi e della non riscontrabilità del dolo di falso inteso come consapevolezza di porre in pericolo la genuinità della prova né, tantomeno, del dolo specifico nelle fattispecie nelle quali esso è richiesto dalla norma incriminatrice.

Delitti contro la incolumità pubblica e l’ambiente.

  • Bene tutelato, di tipo collettivo, immateriale, da salvaguardare nel pericolo per necessità di prevenzione generale; sistemazione codicistica, suddivisione in tre capi, i primi due a base dolosa rispetto quanto meno alla condotta che può essere violenta (capo 1) o fraudolenta (capo 2), il terzo a connotazione di colpevolezza colposa.
  • Il capo 1, due sono le tipologie di struttura, nella prima c’è una condotta dolosa che è punibile se da essa è riscontrabile un percolo (concreto) per l’incolumità con aggravamento di pena se esso si concretizza (ex: art. 427 c.p.); ruolo del pericolo, si tratta di una condizione oggettiva; aggravamento di pena, si tratta di una aggravante e non di autonoma fattispecie; nella seconda c’è dolo diretto rispetto all’evento calamitoso con la possibilità di punire il tentativo se esso non si verifica (ex art. 429 c.p.).
  • Capo 2, per quanto il capo si intitoli delitti di comune pericolo, nella prima delle fattispecie l’evento cagionato e voluto comporta un danno per la pubblica incolumità (art. 438 c.p. epidemia), aggravato in caso di eventi mortali, in altri rappresenta un pericolo in re ipsa e per ciò astratto (ex art. 439 c.p.), in alcuni casi aggravato in caso di eventi mortali.
  • Capo 3, 449 c.p. è una clausola generale rispetto alla causazione di ogni tipo di disastro a titolo di colpa, con autonoma fattispecie al secondo comma relativa a tipologie di disastri più gravi, art. 450 c.p., clausola generale per il pericolo dei più gravi disastri causato da condotte o omissioni colpose, art. 451, dedicato specificamente ai percoli di incolumità nei posti di lavoro, art. 452 c.p. relativo al pericolo di epidemia e di avvelenamento di acque o sostanze destinate all’alimentazione.

Disastro innominato.

  • Funzione, norma di chiusura rispetto alle fattispecie precedenti caratterizzate da quel tipo di struttura (condotta volta a provocare un disastro a consumazione anticipata con aggravamento di pena se il disastro di realizza).
  • Definizione e tassatività del concetto di disastro, dichiarato in regola con il principio di tassatività sia in relazione alla intellegibilità univoca del termine (macro evento di distruzione), sia in relazione all’oggettività giuridica protetta.
  • La formula “altro disastro”, riferibilità all’inquinamento ambientale, se si parte dal concetto del macro evento in generale e da quello descritto in modo nominato dalla norma (crollo di costruzioni), la risposta dovrebbe essere negativa; in considerazione della funzione della norma e di altri disastri non percepibili dal macro evento (frana, inondazione) la risposta è positiva; così ritiene la giurisprudenza; né vale l’obiezione, in virtù dell’appartenenza della fattispecie al capo dei delitti mediante violenza, della non riscontrabilità di azione violenta nella condotta, in quanto essa nel capo assume il significato lato di estrinsecazione di energia fisica per vincere un ostacolo rispetto alla quale manca ogni difesa.
  • Ruolo del pericolo, se si ritiene che il comma 1 contenga una fattispecie a consumazione anticipata, è condizione oggettiva di punibilità.
  • Classificazione del II comma, secondo alcuni autonoma fattispecie circostanziale rispetto a quella del primo comma in quanto manca ogni descrizione della condotta che è quella del primo limitandosi alla descrizione dell’evento aggravante; secondo altri si tratta di autonoma figura di reato perché il profilo soggettivo è solo quello doloso; la giurisprudenza lo immette nella categoria dei reati aggravati dall’evento, con consumazione istantanea al momento in cui il disastro si consuma; secondo alcuni, se la condotta alimentatrice del disastro continua a disastro già avvenuto, aggravandolo ancora, si sposta il momento della consumazione a quello in cui la condotta cessa.
  • La tragedia Eternit, la Cassazione cancella la sentenza della Corte di Appello in relazione al momento della consumazione che è quello istantaneo della verificazione del disastro nella sua massima intensità, vale a dire quello della chiusura degli stabilimenti e non quello delle conseguenze di esso, come aveva statuito la Corte di Appello definendo ilo reato a struttura permanente; per tanto è quello il dies a quo dal quale calcolare il computo della prescrizione.

Delitti contro l’ambiente.

  • 1 l. n. 68/2015, immette il titolo VI bis all’interno del libro II del c.p. dedicato ai delitti contro l’ambiente, proprio all’indomani della sentenza della Suprema Corte sulla tragedia Evernit.
  • Struttura, sono presenti due fattispecie di disvalore crescente di danno all’ambiente, l’inquinamento, art. 452 bis e il disastro, art. 452 quater, affiancate dalle corrispondenti fattispecie colpose, art. 452 quinquies, centrali nell’economia dell’oggettività; ad esse si aggiungono le specifiche figure dedicate al traffico e abbandono di materiali radioattivi, art. 452 sexies, all’ostacolo al controllo per la sicurezza ambientale, art. 452 septies, alla circostanza che un’associazione a delinquere semplice o di stampo mafioso sia dedita ai delitti previsti dal titolo, alla tutela penale delle norme che proteggono l’ambiente in caso di commissione di reato volto alla loro violazione con la previsione di un’aggravante, art. 452 novies ed infine alla previsione di una speciale fattispecie di pentimento operoso, art. 452 decies.
  • Disastro ambientale, struttura, reato con evento naturalistico del disastro che deve essere cagionato in modo abusivo e per essere tale deve rivestire una delle tre seguenti caratteristiche: alterazione irreversibile dell’ecosistema o reversibile con pesanti oneri economici e tramite provvedimenti eccezionali, l’offesa alla pubblica incolumità; conetto di irreversibilità, inteso come inidoneità dell’ecosistema di riequilibrarsi da solo; la norma è criticabile in relazione al principio di determinatezza e inoltre risulta estremamente labile il confine rispetto all’inquinamento di cui all’art. 452 bis; modalità descritte dal n. 3, si rifà ad un criterio diverso da quello dimensionale scelto per i precedenti numeri minando la coesione logica della fattispecie, anche in considerazione della considerazione che sembra impossibile per l’immanità del disastro che nei primi due numeri non vi sia offesa all’incolumità pubblica; si pone rispetto a tale modalità il problema del rapporto con l’art. 434: nella norma in commento la offesa alla incolumità deve derivare da condotte che incidono sull’ambiente, pur se non connotate dei caratteri dimensionali dei primi due numeri; la fattispecie in commento sarebbe speciale rispetto a quella dell’art. 434 che si applica ad ogni disastro con pericolo per la pubblica incolumità diverso da quello ambientale; l’accezione di ambiente va considerata in senso lato e comprensiva di quello umano e culturale; l’abusività è riscontrabile in ogni violazione di norme a tutela dell’ambiente; la clausola di riserva a favore dell’art. 434, certamente strutturata in modo farraginoso, probabilmente vuole affermare la non abrogazione dell’art. 434 che continua ad applicarsi ai processi in corso e ai fatti risalenti a prima dell’emanazione del titolo; non può ceto ravvisarsi una sorta di sussidiarietà della norma in commento riguardo alla fattispecie di cui al numero 3 del primo comma nei confronti del disastro innominato, vigendo tra essi, come prima detto, un rapporto di specialità.

 

PARERE MOTIVATO N. 8 TER: INQUINAMENTO AMBIENTALE E DISASTRO AMBIENTALE.

Tizio è titolare di un’impresa che produce materiale chimico altamente pericoloso e inquinante per la cui attività è dotato di regolare autorizzazione. La disciplina di settore prevede che per tale attività sia necessario installare delle apparecchiature idonee ad evitare qualunque fuori uscita del materiale, cosa che Tizio omette di fare. Per la rottura di un contenitore, il materiale tossico fuoriesce e provoca nella zona circostante nella quale vi sono campi dedicati a varie coltivazioni un inquinamento di grave entità, risanabile solo tramite una bonifica estremamente onerosa. Si reca da un legale per sapere cosa rischia e in che modo organizzare la difesa. Nei panni del legale, dopo aver trattato in parte teorica degli istituti connessi, si rediga parere motivato.

  • 1 l. n. 68/2015, immette il titolo VI bis all’interno del libro II del c.p. dedicato ai delitti contro l’ambiente, proprio all’indomani della sentenza della Suprema Corte sulla tragedia Evernit.
  • Inquinamento ambientale, reato ad illiceità speciale nel senso che gli eventi devono essere cagionati mediante una condotta contraria a normative di settore.
  • Disastro ambientale, struttura, reato con evento naturalistico del disastro che deve essere cagionato in modo abusivo e per essere tale deve rivestire una delle tre seguenti caratteristiche: alterazione irreversibile dell’ecosistema o reversibile con pesanti oneri economici e tramite provvedimenti eccezionali, l’offesa alla pubblica incolumità; concetto di irreversibilità, inteso come inidoneità dell’ecosistema di riequilibrarsi da solo; la norma è criticabile in relazione al principio di determinatezza e inoltre risulta estremamente labile il confine rispetto all’inquinamento di cui all’art. 452 bis.
  • Parere motivato, non essendo richiesto per la bonifica l’emanazione di provvedimenti eccezionali, è possibile sostenere che il reato da ascrivere sia quello di cui all’art. 452 bis e non quello di cui al quater.

Delitti contro la personalità dello stato.

  • Descrizione dell’oggettività, si tratta di un bene immancabile nella tutela penale in quanto a difesa dell’ordinamento sovrano nella sua globalità e in tutte le sue strutture; bene immateriale per antonomasia la cui titolarità spetta allo stato-comunità.
  • Tecniche di tutela, a prescindere dall’ordinamento cui pertiene, vista la rilevanza del bene da proteggere e l’immanità del danno a volte irreversibile nelle più gravi fattispecie, si tende costruire spesso ad strutture di reato a consumazione anticipata con gravi problemi di compatibilità rispetto al principio di offensività per gli ordinamenti che ad esso si ispirano; cambia poi lo spettro delle singole fattispecie a seconda della tipologia della forma di stato: in quello totalitario si difende l’ideologia di regime sanzionando ogni possibile comportamento che la metta in pericolo, anche molto da lontano, come ad esempio l’espressione di opinioni contrarie ad esso; in quello democratico, al contrario si tutela il pluralismo e la libertà di espressione e il pluralismo e si penalizzano quei comportamenti che tendono alla sovversione in maniera violenta e fuori dagli schemi dello stato democratico.
  • Il codice Rocco, emanato nel fulgore del regime fascista, inizia la parte speciale dedicata alle singole categorie di delitti proprio con quelli contro la personalità dello stato; essi sono caratterizzati dall’uso della tecnica della consumazione anticipata sia per quanto riguarda il delitto di cui all’art. 270 e ancor di più per quelli di cui agli articoli 302, 304, 303 (abrogato come rilevanza penale dall’intervento di depenalizzazione da parte del legislatore nel 1999), sia con la previsione di una serie di fattispecie di attentanti in teoria (per come sono strutturate le norme) punibili ben prima della soglia di offensività come intesa nella clausola generale dell’art. 56 c.c.; le vicende storico-sociali del nostro paese e del mondo intero hanno richiesto una implementazione del tessuto della categoria, soprattutto durante la stagione del terrorismo nazionale con l’immissione dell’art. 270 bis e, più recentemente, di una serie di nuove figure necessarie a combattere le forme di terrorismo internazionale a base religiosa.

La incriminazione fondata sui meri atti preparatori.

  • Nozione di atti preparatorio, quello precedente alla fase esecutiva non punibile alla stregua dell’art. 56 c.p. in quanto privo del requisito dell’univocità che solo l’inizio dell’esecuzione possiede.
  • Condotte che vi rientrano, l’istigazione, l’apologia, l’accordo a commettere un reato, comportamenti che se penalizzati rischiano di punire la mera intenzione e di collocarsi in senso eversivo ai principi costituzionali di materialità ed offensività; per scongiurare tale pericolo si è ricorso al criterio della necessaria natura interrelazionale dell’atto preparatorio, ossia quello che avendo natura plurisoggettiva testimonia del passaggio della mera intenzione a quello della probabile futura azione delittuosa; con tale tecnica la Consulta con sentenza n. 65/70’ ha salvato, ad esempio, la fattispecie di cui all’art. 414 c.p. ultimo comma richiedendo ai fini della punibilità, che la manifestazione del pensiero per le sue modalità espressiva fosse idonea a provocare la commissione di reati.
  • l’associazione con finalità di terrorismo e di eversione, è caratterizzata sul piano soggettivo da due finalità, l’una di tipo strumentale (compiere atti di terrorismo), l’altra di risultato e di matrice politica (la sovversione dell’ordinamento esistente); da un punto di vista oggettivo sono fondamentali l’organizzazione dell’associazione e il riscontro della condotta di partecipazione ad essa; su tale versante si gioca la partita della compatibilità della norma con i principi costituzionali di materialità e offensività, per tanto è necessario per la configurazione del reato che la struttura dell’associazione presenti l’idoneità alla commissione dei propositi criminosi cui è votata.

 

PARERE MOTIVATO N. 9: CONDOTTE CON FINALITÀ DI TERRORISMO E ARRUOLAMENTO.

Tizio, capo di un partito politico di ispirazione neo nazista, contatta Sempronio, grande esperto nella fabbricazione di ordigni di ogni tipo, proponendogli in un incontro avvenuto nella sede del partito, dietro lauto compenso, di addestrare alcuni esponenti della sua organizzazione a fabbricare bombe di vario tipo che serviranno per una serie di attentati con la finalità di creare nel paese un clima di terrore prodromico ad una svolta politica autoritaria. Sempronio si dice disposto ad accettare l’incarico ma vuole precisazioni in relazione sia alle modalità di pagamento che a quelle operative; i due si aggiornano per stabilire i dettagli dell’operazione. L’autorità inquirente, che aveva posto nella sede del partito delle telecamere, arresta Tizio e Sempronio al termine del colloquio. Nei panni del legale di Sempronio, dopo aver trattato degli istituti connessi, si rediga parere motivato sul caso.

  • Introduzione della figura art 270 sexies, nel 2005 d.l. n. 144/2005 convertito in legge n. 155/2005 su indicazione della decisione quadro GAI sottoscritta dall’Italia.
  • Carattere della norma, la compresenza di elementi psicologici relativi alla definizione della finalità con elementi oggettivi oggetto delle finalità.
  • Momento soggettivo di volizione e rappresentazione, grave danno per il paese o l’organizzazione internazionale, oggetto di dolo generico e non specifico in quanto occorre la idoneità delle condotte; tre fini prodromici a tale determinazione questi oggetto di dolo specifico.
  • Momento oggettivo, il danno va visto come pericolo concreto valutato con prognosi postuma; rilevanza del contesto che può far si che la condotta sia solo concausa del pericolo combinata ad altra circostanza (art. 41 c.p.).
  • La costrizione dei poteri, elemento nuovo rispetto agli altri due che sono classici del terrorismo, intimidazione della popolazione come depersonalizzazione della vittima e destabilizzazione come fine eversivo dell’ordinamento democratico.
  • Definizione, pressione mediante metodo illecito penalmente ma ciò non è sufficiente: condizionamento della vita politica essenziale pericolo per lo stato istituzione.
  • 270 quater, la clausola di riserva rispetto al 270 bis rende più vasto l’ambito di punibilità di condotte pericolose per la personalità dello stato in quanto prescinde dalla esistenza di una vera associazione sovversiva.
  • Momento consumativo l’arruolamento, termine più preciso rispetto a reclutamento in quanto significativo di un accorso preciso e fermo che concretizza il pericolo per il bene protetto; l’accordo da vita a due diversi reati, uno a carico dell’arruolante ed uno a carico dell’arruolato, puniti con pene diverse.
  • Ammissibilità del tentativo, pur essendo un reato di pericolo, secondo la Suprema Corte il tentativo è ammissibile nel caso di proposta precisa da parte dell’arruolante non ancora sfociata in un accordo, in deroga a ciò che è previsto all’art. 414 c.p.
  • Parere motivato, non essendo ancora avvenuto l’accordo, Sempronio non potrà essere imputato di alcuna fattispecie.

Delitti contro il patrimonio.

  • Il bene patrimonio, ultima figura all’interno dei delitti che segue quella dei delitti contro la persona e in qualche modo è sua propaggine in quanto tutela uno specifico aspetto della persona.
  • Centralità della modalità di aggressione nelle varie figure, secondo i valori dell’epoca disegna l’entità del disvalore a parità di danno al patrimonio, spesso mediante l’utilizzazione di altre figure di reato con le quali si dà vita a fattispecie plurioffensive e spesso strutturalmente a reati complessi (rapina, estorsione).
  • Elementi normativi di stampo civilistico, occorre reinterpretarli nella loro fattualità e non fermarsi al significato tecnico civilistico per comprendere la vera materialità della fattispecie.

 

PARERE MOTIVATO N. 10: USURA.

Tizio ha acquistato presso il negozio “alfa”il cui titolare è Caio un televisore al prezzo di euro 2000 con un contratto di vendita con riserva di proprietà. Nel contratto è inserita una clausola nella quale è previsto che in caso di ritardo nel pagamento di una rata per ogni giorno sarà dovuto a titolo di interessi moratori il 10% della somma totale. Essendo in ritardo nel pagamento di una rata, alla Tizio comunica a Caio che se si vorrà valere della clausola lo denuncerà alla competente autorità giudiziaria per eventuali fattispecie penali. Caio si reca da un legale nei panni del quale si rediga parere motivato sul caso.

  • Vecchio reato di usura incentrato su una situazione identica come presupposto a quella prevista per il contratto rescindibile in relazione alle particolari ipotesi di contratti che abbiano ad oggetto prestiti di denaro o attribuzioni di cose mobili intesa come prestazione che attribuisca l’uso di una casa mobile.
  • Gravi problemi sia in relazione allo stato di bisogno che al concetto di prestazione usuraria con particolare riguardo agli interessi; mancanza di tassatività coperta da incerte pratiche giurisprudenziali in relazione allo scarto tra rischi e prestito.
  • Prima riforma del 92’ che prevedeva il 644 bis usura impropria relativa al soggetto passivo imprenditore con diverse competenze per materia.
  • Seconda strutturale che prevede una ipotesi base priva dello stato di bisogno e soprattutto disegna in maniera tassativa il concetto di interesse usurario al primo comma per poi prevedere al terzo una ipotesi che somiglia alla disciplina previgente; secondo alcuni sarebbe mutata l’oggettività giuridica protetta dalla libertà negoziale e morale, alla correttezza nei traffici giuridici.
  • Struttura del reato, di danno con evento naturalistico, disvalore il particolare modo di danneggiare con stipula di contratto usurario; mancanza del presupposto dello stato di bisogno nell’ipotesi base.
  • Mutamento del termine prestazione di beni mobili con qualsiasi utilità quindi qualunque contratto può essere usurario, compresi contratti reali con oggetto immobiliare (compravendita, locazione).
  • Determinazione del tasso di interesse a norma del decreto: oltre la metà del tasso medio bancario e degli altri istituti che lavorano nel credito, così come rilevato da decreto ministeriale trimestrale, tenendo conto delle commissioni, delle spese, delle remunerazioni degli intermediari, con esclusione di imposte e tasse.
  • Problema di mancanza di tassatività per l’ipotesi di contratto diverso dal finanziamento.
  • Nel terzo comma la fattispecie è molto simile a quella previgente con la differenza dello stato di difficoltà economica e finanziaria rispetto allo stato di bisogno e non richiede l’approfittamento ma solo la conoscenza dello stato, come elemento di rappresentazione.
  • Tra le ipotesi di aggravanti sia della prima che della seconda ipotesi lo stato di bisogno della vittima, anche se priva dell’approfittamento e il fatto che il soggetto passivo sia imprenditore.
  • Parere motivato, dalla norma sembra escludersi che vi rientrino interessi moratori o clausole penali in caso di ritardo nell’adempimento di un contratto in omaggio alla tassatività e anche al bene tutelato dalla norma, cosa confermata dal decreto ministeriale sui tassi usurari del 98’; per tanto, nonostante nella prassi della giurisprudenza sia di legittimità che di merito è radicata l’opinione che vi rientrino anche gli interessi moratori, è sostenibile in omaggio al principio di tassatività che la fattispecie penale non è stata soddisfatta.

 

PARERE MOTIVATO N. 11: FURTO D’ENERGIA E TRUFFA, DISTINZIONI.

Tizio, titolare di un contratto di locazione di una villetta, ne prende legittimo possesso e, controllando il contatore della luce, si rende conto che è stato rotto il piombo coprimorsetti e innestato un ponticello tra la fase di entrata e quella di uscita in modo che esso non riesce affatto a registrare il consumo di energia. Decide di tacere. Dopo un anno, impaurito delle possibili conseguenze penalistiche del suo operato, si reca dall’avvocato per sapere se possa avere delle conseguenze penalistiche nei suoi confronti. Si rediga parere motivato sul caso e, in parte teorica, si tratti del furto d’energia e della distinzione tra esso e il reato di truffa.

  • Delitti contro il patrimonio, descrizione, scelta in omaggio alla tassatività di figure che, tra tutte le possibili forme di aggressione, contengono per il legislatore carica di disvalore degno di sanzione penale.
  • Caratteristiche, reati di danno con oggetto materiale spesso con evento naturalistico, di tipo classico ma con alcune figure nuove in omaggio al progresso tecnologico (vedi 635 bis, 640 ter, 648 bis e ter).
  • Furto, la sottrazione e l’impossessamento carattere peculiare del disvalore nell’aggressione al patrimonio mobiliare; autonomia tra sottrazione ed impossessamento (vedi furto al supermercato), non necessarietà di valore economico della cosa, fine di profitto a dolo specifico.
  • Furto d’energia, classificazione di queste come beni mobili alla stregua del diritto civile ma a condizione della loro isolabilità che significa prelevamento di esse e isolamento all’interno di barriere protettive (cavi della luce).
  • Oggetto energia in sé, non è furto l’allacciamento abusivo a rete telefonica che si basa su energia ma rende un servizio con somministrazione per cui è truffa.
  • Campo maggiore alla energia elettrica, allacciamento abusivo, ponticello sul coprimorsetto, incertezza tra furto e truffa; dove si visualizza in senso traslato l’impossessamento c’è furto nel I caso si, nel secondo manca comunque; secondo la giurisprudenza occorre distinguere il caso di alterazione dei consumi in cui c’è truffa da quello di blocco in cui vi sarebbe furto.
  • Caso pratico, la rilevanza può essere nella mancata denuncia o nell’apprensione di energia senza contato; per la prima manca configurabiltà sia di furto che di truffa a meno di non voler ammettere la conversione ex art. 40 II comma; potrebbe pensarsi al concorso ma occorrerebbe lo stesso fine di lucro che invece è diverso per cui mancando il presupposto il fatto è privo di rilevanza.

Delitti contro la p.a.

  • Ricostruzione della frammentarietà della oggettività alla luce delle modifiche da quella strutturale del 1990 a quelle puntuali su alcune norme, delitti degli intranei, tutela del patrimonio mobiliare e dei beni mobili detenuti da p.a. (art. 314 peculato, con la previsione di quello d’uso e di quello mediante altrui errore, art. 316), della destinazione del denaro pubblico erogato a privati (art. 316 bis e ter), l’abuso di potere a fini di profitto con costrizione o induzione (art. 317 e 319 quater ora staccati), le corruzioni (art. 318, 319, 321, 322) e la norma di chiusura sussidiaria dell’abuso di potere più volte riformato (art. 323); a parte la rivelazione di segreti e la clausola generale dell’omissione di atti d’ufficio che è anch’essa figura sussidiaria; delitti degli estranei, oltraggi, violenze e resistenze, usurpazioni di funzioni, tutela dei contratti pubblici e delle loro procedure, interruzione di pubblici servizi; classificazioni delle categorie degli intrtanei, secondo le nuove concezioni di pubblica funzione in senso oggettivo.

 

PARERE MOTIVATO N. 12: ABUSO DI UFFICIO.

Tizio, amministratore di sostegno di Mevio, chiede al giudice tutelare l’autorizzazione a stipulare un contratto di “rent to buy” avente ad oggetto un pregiato immobile di proprietà di Mevio con la s.p.a. Alfa di cui è il maggior azionista. Nel giudizio si oppone il p.m. che scopre il ruolo di Tizio nella società. Tizio si reca da un legale per sapere se debba temere qualche azione penale nei suoi confronti. Nei panni del legale, dopo aver trattato degli istituti connessi, si rediga parere motivato sul caso.

  • Ruolo dell’amministratore di sostegno, come il tutore non si dubita che sia inquadrabile tra i pubblici ufficiali.
  • Il nuovo abuso di ufficio, numerose modifiche dal 1990 quando assorbe il vecchio prendere interesse in atto d’ufficio, fino poi a divenire reato di danno con tassatività rispetto ai tipi di violazione (leggi e regolamenti); l’ultima modifica (d.l. n 76/2020 art. 23, convertito in legge n. 120/2020) ne perimetra l’ambito agli atti vincolati contrari solo alla legge e agli atti ad essa equiparati.
  • Parere motivato, la circostanza della mancata autorizzazione concentra il discorso sul possibile tentativo di abuso di ufficio: la omissione di astensione in presenza di un conflitto di interessi soddisfa un requisito della fattispecie ma dal testo della traccia manca alcuna traccia dell’indebito vantaggio e del danno ingiusto e inoltre anche il profilo di assenza di discrezionalità nella decisione relativa alla gestione patrimoniale, a maggior ragione in considerazione del necessario sindacato sull’atto del giudice tutelare.

 

PARERE MOTIVATO N. 13: DIFFERENZE TRA CONCUSSIONE E INDEBITA INDUZIONE.

Acca cittadina nigeriana che si mantiene in Italia prevalentemente mediante attività di prostituzione, si reca in questura per ottenere la proroga del suo permesso di soggiorno in scadenza, ormai priva del contratto che aveva di collaboratrice domestica. Caio, maresciallo di turno, dopo averle spiegato che non ha titolo per ottenere la proroga, le fa intendere che potrebbe favorirla in cambio di prestazioni sessuali a suo favore; Acca comprende ed accetta. L’episodio viene a conoscenza dell’autorità giudiziaria che indagava su Caio per precedenti suoi comportamenti sospetti. Invia sia a Caio che ad Acca un avviso di garanzia per il delitto di cui all’art. 319 quater. Nei panni del legale dal quale si reca Acca, dopo aver trattato degli istituti connessi, si rediga parere motivato sul caso.

  • 319 quater, la scissione della fattispecie prima inglobata nella concussione.
  • Differenza rispetto all’art. 317, prima della scissione criterio quantitativo della pressione in relazione alla gravità del reato; dopo la novella nella nuova figura l’indotto risponde del reato per cui occorre distinguere mediante il criterio qualitativo, nella induzione l’indotto riceve un vantaggio sia pur indiretto e non immediato.
  • Casi di necessità di integrazione del criterio, la sproporzione tra vantaggio e concessione di utilità.
  • Parere motivato, in virtù di quanto sopra detto, si può sostenere che vi sia stata una costrizione e per tanto non ricorra l’art. 319 quater ma ilo 317.