Disciplina e caso pratico riguardo la garanzia per evizione.
La garanzia per evizione
Nozione di evizione: perdita del diritto acquistato con la compravendita in virtรน di un diritto di un terzo rispetto a questโultima preesistente.
Referenti normativi: articoli dal 1479 al 1489 c.c..
Fatti fonte di evizione: lโessere la cosa venduta come propria, altrui; lโescussione da parte di un creditore che vantava sulla cosa diritti reali di garanzia; lโessere la cosa gravata da altrui diritti di godimento reali o personali o da oneri.
In particolare, vendita di cosa altrui, art. 1479 si caratterizza per il fatto che lโaltruitร della cosa รจ sconosciuta allโacquirente al momento del contratto che รจ per tanto ad efficacia reale e in ciรฒ si differenzia dalla fattispecie descritta allโarticolo precedente nella quale il venditore si impegna a far acquistare al compratore la cosa altrui e che si inserisce nella categoria della vendita obbligatoria.
Buona fede del compratore, รจ concetto un poโ diverso da quello generico di ignoranza in quanto coincide con il fatto stesso di presentare la vendita come di cosa propria da parte del venditore. Pertanto รจ irrilevante lโeventuale negligenza da parte dellโacquirente nel non essersi accorto della situazione.
Ambito: vi rientrano anche tutte le fattispecie nelle quali viene demolito il titolo con il quale lโalienante era divenuto titolare del diritto, con i rispettivi limiti di opponibilitร : nullitร se la relativa domanda รจ trascritta entro cinque anni dalla stipula, annullamento per incapacitร alle stesse condizioni (art.2653 n 6) risoluzione rescissione e annullamento dovuto ad altre cause se perรฒ la trascrizione della domanda รจ anteriore a quella del contratto de quo.
Si ritiene che vi rientri anche il vittorioso esperimento di unโazione di riduzione se il titolo di provenienza dellโalienante sia una donazione che dopo la morte del donante si rilevi lesiva per un legittimario.
Unitarietร della tutela apprestata dal legislatore: risoluzione del contratto con intera disciplina regolata allโarticolo 1479; essa รจ utilizzabile in tutti i tipi di evizione ma, mentre in quella che dipende dalla altruitร della cosa รจ esperibile senza condizioni, in quella che trova fonte nel pericolo di escussione per vincolo reale del terzo, puรฒ essere attuata solo dopo la richiesta al giudice di fissazione di un termine entro il quale si dร al venditore la possibilitร di far estinguere tale garanzia.
La ragione di tale differenza รจ evidente: nel secondo caso la cosa non รจ altrui e la evizione รจ solo eventuale: si tratta, quindi, di un mero pericolo che cessa definitivamente ove lโalienante riesca a scongiurarlo nel termine assegnatogli riuscendo ad ottenere (adempiendo o in qualsiasi altro modo) lโestinzione della garanzia o la cancellazione del pignoramento o del sequestro.
il 1481 e il 1482 primo comma rappresentano una specifica forma di autotutela che ricorda molto quella prevista in tema di risoluzione allโart. 1460 ma se ne distaccano in quanto qui cโรจ solo un pericolo di inadempimento;
Art. 1485 ,1486, 1487 condizioni per non perdere la garanzia, possibilitร per il venditore di ridurne lโambito, ammissibilitร di una sua esclusione, limiti: di immediata comprensibilitร appare la ratio della sanzione per il titolare della garanzia della sua perdita in caso di omessa chiamata in giudizio del venditore nonchรฉ la sequenza dei rispettivi oneri probatori: lโalienante non puรฒ limitarsi ad addurre la omessa chiamata in causa ma dovrร dar prova piena che senza tale omissione lโevizione sarebbe stata evitata.
Tale prova dovrร essere assai precisa e in particolare dovrร avere ad oggetto non solo il fatto che avrebbe bloccato lโevizione ma anche e soprattutto la possibilitร di provarlo. Spetterร poi al giudice stabilirne la verosimiglianza.
Lโambito della garanzia e lโesistenza della stessa sono ampiamente disponibili dalla volontร delle parti: si puรฒ escluderla, ad esempio solo in relazione ad alcune ipotesi (evizione parziale o qualitativa), o la si puรฒ limitare in relazione al quantum (esclusione della corresponsione delle spese necessarie e utili di cui allโultimo comma dellโart. 1479), oppure ne si puรฒ accrescere la portata (risoluzione immediata alla scoperta della presenza di unโipoteca invece della procedura descritta allโart. 1482).
Eโ ammessa anche lโesclusione della garanzia ma essa รจ invalida se lโevizione รจ dovuta a fatto del venditore che deve intendersi come doloso o affetto da colpa grave e che รจ una specificazione del divieto contenuto allโart 1229.
Per lโevizione solo parziale (art. 1480) e per quella c.d. qualitativa e temporanea (art. 1489) allโapplicazione della disciplina descritta che consente allโacquirente di ottenere la risoluzione, รจ data lโalternativa di una riduzione del prezzo;
Garanzie per evizione, caso pratico:
Tizio stipula con Caio un preliminare di vendita di un appartamento. Tizio ha ricevuto il bene da Sempronio per donazione.
Nelle more del tempo che intercorre tra preliminare e definitivo, Sempronio muore e la moglie di lui Procula esperisce azione di riduzione nei confronti di Tizio.
Essendo venuto a conoscenza di ciรฒ, Caio si rifiuta di stipulare il definitivo e, convenuto da Tizio per azione ex art. 2932, risponde in riconvenzione che chiede la risoluzione del preliminare e la restituzione del doppio della caparra che aveva versato.
Punti da trattare
Se sia ammissibile o meno lโapplicazione della tutela relativa alla garanzia per evizione a fattispecie che non hanno ancora prodotto lโeffetto reale, come nel caso del preliminare.
Se si possa affermare che nel caso di specie ricorresse il presupposto di cui al secondo comma dellโart. 1481, ossia lโignoranza del pericolo, visto che, sapendo della provenienza, รจ noto che solo con la morte del de cuius si puรฒ esser certi della assenza di una lesione di legittima.
A tutta prima sembrerebbe inapplicabile al caso pratico la garanzia per lโevizione perchรฉ essa presuppone la perdita della proprietร che con il preliminare non รจ ancora trasferita al compratore.
Se invece si aderisse allโisolata tesi che ritiene che il preliminare abbia efficacia traslativa e che il definitivo non sia che una mera riproduzione formale dei consensi nulla osterebbe ad ammetterne una applicazione a questa fattispecie.
Ma a ben vedere, anche aderendo alla impostazione che ritiene che solo col definitivo si produca lโeffetto traslativo, si puรฒ giungere ad analoghi risultati: se si parte dalla ratio cautelare dellโistituto, non cโรจ dubbio che si possa estenderne lโapplicazione al preliminare analogicamente.
Ma il problema si pone in relazione allโart. 1481 che richiede che il pericolo sia sconosciuto al compratore: puรฒ sostenersi che lโacquirente, una volta conosciuta la provenienza ex donazione del bene acquistato, ignori la possibilitร che un giorno potrebbe subire gli effetti di unโazione di riduzione?
La risposta non puรฒ che essere giuridicamente negativa. Infatti la lesione di legittima รจ valutabile solo alla morte del donante e dipende dalla consistenza del suo attivo patrimoniale relictum che non puรฒ che accertarsi al momento della sua morte. Nรฉ tantomeno tale incertezza puรฒ venir meno se al momento del contratto il donante non ha legittimari: anche questi potrebbero sopravvenire con un futuro matrimonio o con unโadozione.
Per tanto chi acquista un bene la cui provenienza รจ a titolo di donazione per ciรฒ stesso non puรฒ ignorare il rischio di una futura evizione.
Ma detto ciรฒ, si puรฒ dubitare che in concreto un contraente non addetto ai lavori si rappresenti questa situazione e siccome la legge parla di pericolo noto al compratore, si puรฒ escludere che la mera potenzialitร di conoscere il pericolo sia equiparabile alla sua effettiva conoscenza.
Se si accetta tale tesi, in relazione al caso pratico lโacquirente convenuto in giudizio ex art 2932 potrร rispondere in riconvenzionale chiedendo la risoluzione del contratto con la conseguente applicazione della disciplina prevista allโart.1479.
Avv. Luca Sansone



