Per procreazione assistita si intendono quelle tecniche medico-chirurgiche volte a consentire la procreazione senza rapporto sessuale.

Tecniche di procreazione assistita.

Le tecniche di procreazione assistita possono distinguersi in due grandi categorie, quelle nelle quali รจ riscontrabile un contributo biologico di almeno uno dei committenti e quelle in cui tale aspetto รจ assente; al primo gruppo possono ascriversi la fecondazione omologa e la maternitร  surrogata nel caso in cui il gamete impiantato nella gestante sia del padre-committente o lโ€™ovocita fecondato sia della madre-committente, detta, in tal caso, madre biologica, al secondo appartiene la maternitร  surrogata in cui il gamete non appartenga al padre committente.

Rispetto a tali tecniche di procreazione diventa di fondamentale rilevanza stabilire quale sarร  la sorte del bambino nato in relazione al rapporto di filiazione con i committenti, considerando che il legislatore del codice civile del 1942 si riferiva alla procreazione naturale mediante atto sessuale.

In materia lโ€™unica legge esistente nel nostro paese รจ la n. 40 del 2004 che allโ€™articolo 12 sesto comma vieta la commercializzazione di gameti ed embrioni e la maternitร  surrogata: pertanto, alla luce di tale referente, l’unica tecnica che consente la trascrizione dello status di figlio รจ quella della fecondazione omologa.

Nasce perรฒ il grave problema di come considerare gli accordi stipulati in altri paesi ove siano consentiti, contrari alla nostra legislazione e dalla concretizzazione dei quali consegua la nascita, in relazione allโ€™ammissibilitร  di trascrivere nel nostro paese lโ€™atto di nascita del bambino con  lo status di figlio dei committenti.

La giurisprudenza italiana sembra sul punto aver abbracciato un principio: in base allโ€™interesse superiore del bambino ad avere dei genitori, i nati in paesi in seguito a trattamenti dalle legislazioni di questi consentiti, vengono accreditati del rapporto di filiazione rispetto ai committenti ma solo a condizione che almeno uno di essi abbia dato un contributo biologico alla nascita.

Sulla base di tale principio, รจ stata consentita la trascrizione dellโ€™atto di nascita con lo status di figlio di bambino procreato con la tecnica della maternitร  surrogata in quanto il gamete impiantato nella gestante era del padre-committente; sempre in omaggio allo stesso ragionamento, รจ stata consentita la trascrizione dellโ€™atto di nascita di bambino figlio di genitori dello stesso sesso (due donne) e procreato con il metodo della fecondazione eterologa in quanto lโ€™ovocita apparteneva ad una delle due donne ed รจ stato, una volta fecondato, impiantato nellโ€™utero dellโ€™altra, rispettandosi per entrambe il principio del contributo biologico.

Sempre in linea con questa posizione, la Cassazione nel 2014 ha negato il riconoscimento del rapporto di filiazione ad un bambino nato con il metodo della maternitร  surrogata, senza che vi fosse stato contributo biologico di alcuno dei committenti.

Per ciรฒ che riguarda lo stato della legislazione interna, che rispetto alle aperture della giurisprudenza sulle tecniche di procreazione riguardo alle domande di trascrizioni di atti di nascita redatti allโ€™estero si mostra arretrata, la Corte Costituzionale con sentenza interpretativa del 2014 sul succitato articolo 12 comma sesto della legge n. 40 del 2004, ha ritenuto legittima la tecnica della fecondazione eterologa nel caso di patologie insuperabili dei genitori e a condizione che il gamete del terzo sia oggetto di donazione e non di commercializzazione.

Non si comprende perchรฉ tale apertura non sia stata allargata anche alla maternitร  surrogata, almeno nel caso in cui vi sia contributo biologico del padre nella quale ipotesi รจ assolutamente rinvenibile quel contributo biologico che ha rappresentato la stella cometa della giurisprudenza per risolvere questa nuova e delicatissima frontiera del diritto.

Avv. Luca Sansone