Approfondimento in diritto amministrativo sul tema dell’organismo di diritto pubblico e i criteri per la sua qualificazione, per il concorso in magistratura. Nella sezione “video” la video lezione.
Organismo di diritto pubblico: criteri per la sua qualificazione. Corso di preparazione concorso in magistratura.
Da piรน di venti anni si รจ aggiunta una nuova figura soggettiva alla quale occorre applicare norme di diritto pubblico, segnatamente per quanto concerne lโaffidamento dei contratti passivi, lโorganismo di diritto pubblico.
Si tratta di una qualificazione di conio comunitario in relazione alla tutela della libera concorrenza che รจ materia di competenza dellโUnione alle cui prescrizioni devono adeguarsi gli stati membro.
In via di una prima approssimazione, si puรฒ definire organismo di diritto pubblico un soggetto privato sotto forma societaria, in varia maniera partecipato da una pubblica amministrazione e da essa controllato, che svolge funzioni di interesse pubblico e per questo รจ assoggettato a discipline pubblicistiche, pur essendo un soggetto privato.
La rilevanza di rientrare in tale categoria per un ente รจ molteplice: oltre allโassoggettamento alla disciplina del codice dei contratti, le controversie relative allโespletamento delle gare รจ materia di giurisdizione esclusiva, a norma dellโarticolo 133 del codice del processo amministrativo; inoltre gli รจ applicabile la disciplina relativa allโaccesso agli atti come prevede il novellato articolo 22 della legge sul procedimento del 1990; infine รจ ragionevole ritenere che i soggetti fisici che espletano le funzioni al suo interno, siano assoggettati al diritto penale amministrativo, anche in considerazione delle nuove nozioni impostate in senso oggettivo di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio, cosรฌ come disciplinate agli articoli 357 e 358 del codice penale dopo la novella del 1992.
A tuttโoggi non risulta privo di controversia stabilire in base a quali parametri un soggetto privato possa essere considerato organismo di diritto pubblico.
Una recente sentenza della V sezione del Consiglio di Stato, dopo una ricostruzione delle posizioni succedutesi in materia da parte della Corte di Giustizia Europea, ha enunciato dei criteri che segnano una svolta rispetto a quanto sostenuto in passato anche dallo stesso Consiglio di Stato.
La vicenda riguarda una gara per lโassegnazione del soccorso stradale bandita dallโA.C.I., ente privato a totale capitale pubblico, contro il cui esito di aggiudicazione il secondo concorrente perdente ha esperito ricorso innanzi al T.A.R.; il giudice di prime cure ha rigettato il ricorso per carenza di giurisdizione in quanto ha ritenuto lโente aggiudicatore non poter essere considerato organismo di diritto pubblico perchรจ il settore del soccorso stradale รจ concorrenziale.
La V sezione del C.d.S. adita dal ricorrente in sede di appello, ha cassato la decisione di I grado ritenendo lโente aggiudicatore organismo di diritto pubblico.
La logica che permea tale decisione si dipana correttamente sulla ricostruzione della giurisprudenza europea in materia, partendo dalla considerazione che la figura in oggetto รจ di pertinenza europea.
Sono ravvisabili tre diversi orientamenti della Corte di Giustizia Europea succedutisi nel tempo; il primo tendeva ad allargare lโambito della figura, ritendendo irrilevante che il settore in cui agiva fosse concorrenziale; il secondo, di segno completamente opposto, escludeva dalla categoria tutti quei soggetti che svolgevano la loro attivitร in campi concorrenziali; il terzo riteneva che la circostanza relativa alla concorrenzialitร del settore potesse fungere solo da indice di mancanza di interesse pubblico e conseguentemente di esclusione dalla categoria.
Partendo da questa ultima impostazione, i giudici della V sezione del C.d.S. hanno incentrato il cuore della figura dellโorganismo di diritto pubblico sul profilo teleologico dellโinteresse pubblico che esso persegue, sottolineando come la circostanza che il settore in cui esso agisce sia concorrenziale non possa essere considerato immancabilmente fattore che esclude la presenza di un interesse pubblico da perseguire. Infatti, nella fattispecie in esame, il soccorso stradale รจ certamente servizio di interesse pubblico, pur costituendo attivitร soggetta a concorrenza.
Dโaltra parte lโA.C.I. รจ ente sovvenzionato con denaro pubblico che copre anche le perdite la qualcosa fa venire meno il rischio di impresa e lo allontana dalla categoria dei soggetti a vocazione esclusivamente privatistica.
Con questa decisione il C.d.S., seguendo con attenzione e sensibilitร la svolta della giurisprudenza comunitaria, da vita ad unโinversione di tendenza sulla materia dellโorganismo pubblico che parte da unโottica, quella legata al perseguimento di interesse pubblico, completamente diversa rispetto al passato.
Avv. Luca Sansone



