Approfondimento in diritto penale sul tema del diritto di morire, o autodeterminazione, per la preparazione al concorso in magistratura. Nella sezione “video” il commento.
Diritto di morire, o alla autodeterminazione. Corso di preparazione concorso in magistratura.
Il nostro ordinamento giuridico retto dalla Costituzione Repubblicana, รจ ispirato ai principi dello stato laico e democratico che garantisce, con il limite del rispetto degli interessi della collettivitร , il piรน ampio diritto alla autodeterminazione, o diritto di morire.
Ciรฒ vale anche nel campo dei trattamenti sanitari regolati dal secondo comma dellโarticolo 32 della Costituzione che prevede il divieto di trattamenti imposti come regola generale, ammettendo eccezioni con la garanzia della riserva (assoluta) di legge e anche in tali casi impedendo ogni violazione del rispetto umano.
Nasce allora il problema di come coniugare tali principi rispetto a situazioni nelle quali una persona ammalata non ha la possibilitร fisica di togliersi la vita e per far ciรฒ ha bisogno di un aiuto esterno.
Il codice penale allโarticolo 579 prevede il delitto di omicidio del consenziente che รจ una ipotesi meno grave rispetto alla figura dellโomicidio doloso previsto allโarticolo 575, proprio in virtรน della presenza del consenso della vittima, consenso che in tal caso non scrimina in quanto toccherebbe, a giudizio del legislatore del 1930, una di quelle situazioni indisponibili a norma dellโarticolo 50 del codice penale.
Si crea in tal modo una situazione di diseguaglianza tra chi ha la possibilitร di rifiutare delle cure mediche in quanto ancora autosufficiente (ex. malato di tumore che rifiuta i trattamenti chemioterapici) e chi no. Il diritto di morire, o alla autodeterminazione รจ stato oggetto della vicenda drammatica relativa al caso Welbi nel 2006.
Questo paziente affetto da una patologia che non gli consentiva alcuna autosufficienza e che respirava grazie ad una macchina alla quale era attaccato, chiese lโautorizzazione al giudice civile affinchรฉ potesse essere sedato e poi staccato dalla macchina che lo teneva in vita.
Il giudice civile la negรฒ ritenendo che non vi fosse un referente normativo che giustificasse un tale provvedimento, evidentemente ritendendo non efficace di per sรฉ lโarticolo 32 della Costituzione.
Nonostante ciรฒ il medico del paziente rispettรฒ la sua volontร e dopo averlo sedato lo staccรฒ dalla macchina procurando in tal modo la sua morte.
Nel procedimento penale che immediatamente fu aperto, il pubblico ministero chiese ed ottenne dal giudice delle indagini preliminari lโarchiviazione del procedimento stesso basando la sua richiesta sulla valutazione esattamente opposta rispetto a quella del giudice civile che aveva negato lโautorizzazione, ritendendo lโarticolo 32 della Costituzione referente fondante il diritto alla autodeterminazione ai trattamenti sanitari, per tanto insussistente lโipotesi di reato di cui allโarticolo 579 del codice penale a carico del medico in quanto coperto dalla scriminante dellโadempimento al dovere.
Si precisรฒ in quella circostanza che la scriminante รจ applicabile solo nei confronti del medico, destinatario dellโadempimento e non di altri soggetti, per cui, se macchina fosse stata staccata da altro soggetto, questโultimo avrebbe risposto della fattispecie dellโomicidio del consenziente.
Questa vicenda, che ebbe un notevolissimo clamore mediatico, avrebbe dovuto indurre il legislatore ad intervenire e a mettere il nostro ordinamento penale al passo con i principi costituzionali nonchรฉ con quelli sanciti dai trattati dellโUnione Europea.
Si รจ invece giunti nella stessa situazione giuridica con la necessitร di risolvere un caso ancora di piรน difficile soluzione che riguarda la tematica del testamento biologico della possibilitร , ossia, di manifestare โora per alloraโ la volontร di non accettare trattamenti salvavita in caso di perdita di coscienza.
Nel 2008 la Corte dโAppello di Milano autorizzรฒ su domanda del padre la sospensione del trattamento salva vita ad una ragazza, Eluana Englaro, da diciassette anni in stato neurovegetativo tenuta in vita artificialmente, sulla base di una serie di prove del fatto che la stessa, prima dellโincidente che lโaveva ridotta in quello stato, aveva manifestato la sua volontร in quella eventualitร di non essere tenuta artificialmente in vita.
Fu una sentenza coraggiosa costruita su referenti normativi ancora piรน labili rispetto al caso Welbi. Ancora una volta il legislatore ha omesso di intervenire per regolamentare la delicata materia.
E giungiamo al caso di Dj Fabo, tetraplegico e cieco in conseguenza di un incidente automobilistico che ha chiesto lโautorizzazione al suicidio assistito.
Si tratta di una fattispecie diversa dallโeutanasia in quanto รจ il paziente stesso che, in questo caso mordendo un pulsante, si procura la morte che quindi รจ tecnicamente ascrivibile ad un suicidio.
Per far ciรฒ ha dovuto andare in Svizzera ove la legge consente tale trattamento. Ma ciรฒ non toglie che coloro i quali hanno permesso tutto ciรฒ sono passibili di essere incriminati per la fattispecie di cui allโarticolo 580 del codice penale, istigazione o aiuto al suicidio.
E ciรฒ vale anche per i sanitari svizzeri che hanno preparato il cocktail letale per il paziente in quanto, a norma dellโarticolo 10 del codice penale, essi sono perseguibili dalla giurisdizione italiana ove transitassero sul territorio nazionale a richiesta del Ministro di grazia e giustizia!
Sarebbe ora che il legislatore intervenisse in maniera seria e celere in modo da rendere il nostro ordinamento armonico con il principio espresso dal secondo comma dellโarticolo 32 della Costituzione.
Avv. Luca Sansone



