Parere motivato di diritto penale sul tema del diritto di satira e il limite della scriminante, per l’esame di avvocato.
Diritto di satira. Corso di preparazione esame avvocato.
Tizio, noto vignettista, pubblica sul giornale beta di rilevanza nazionale una vignetta nella quale รจ rappresentato il presidente del consiglio in atteggiamenti libidinosi nei confronti di giovani donne pronto a firmare decreti di nomine pubbliche in cambio dei loro favori. Viene per questo querelato unitamente al direttore del giornale per il reato di diffamazione a mezzo stampa. Tizio si reca da un legale nei panni del quale, dopo aver trattato in parte teorica degli istituti connessi, si rediga parere motivato sul caso.
Indice degli argomenti da trattare
- Concetto di satira e suo riconoscimento giuridico
- Parere motivato
Diritto di satira limite della scriminante.
Per satira si intende lโespressione con variegate modalitร (parola, scritto, disegno, mimica) di una propria opinione su qualcosa o qualcuno in modo volutamente paradossale, caricato, esagerato al fine di enfatizzarne caratteristiche non gradevoli allโautore.
Tale manifestazione se rivolta verso una persona, come spesso accade, puรฒ avere ad oggetto chiunque a prescindere dalla sua notorietร , anche un soggetto passivo rapportato comunque ad un ambito di persone che conoscendolo possano comprenderne il senso.
Piรน spesso, e questo รจ il caso che ci riguarda come giuristi, il bersaglio รจ rappresentato da una persona nota e non potrebbe essere diversamente allorchรฉ lโespressione avviene in un ambito artistico come ad esempio in spettacoli teatrali. ร questa infatti la piรน antica casa della satira spesso utilizzata da grandi comici nel teatro piรน che in altre forme artistiche come il cinematografo in quanto il contatto con il pubblico consente nel modo piรน pieno la rappresentazione dellโesagerazione non solo con parole ma anche con la mimica gestuale.
Pur essendo tale espressione, sia pure indirettamente, veicolo di opinioni di stampo politico (non a caso spesso censurata da governi poco democratici), nei tempi moderni sempre di piรน si รจ sviluppato un filone specifico di satira, appunto la satira politica, ospitata in media quali giornali spesso apertamente schierati sia mediante scritti che con la vignettistica.
ร nato allora il problema di fare i conti con questa nuova realtร da un punto di vista giuridico, in quanto, in tale ambito, รจ evidente come essa sia lesiva piรน di ogni altra manifestazione del pensiero, dellโaltrui reputazione. dato che la reputazione trova legittima tutela penalistica nel reato di diffamazione, รจ stato necessario comprendere se la satira assurgesse o meno a diritto e in quanto tale potesse avere una rilevanza scriminante rispetto al reato di cui allโarticolo 595 del codice penale.
Il primo riconoscimento ufficiale della giurisprudenza al diritto di satira data 1992 correlato anche di una sua definizione. La satira, si dice in quella sentenza, รจ autonomo diritto di rango costituzionale che rientra nel genus del diritto a manifestare il proprio pensiero. Esso diverge assolutamente dal diritto di cronaca sia strutturalmente che funzionalmente: infatti mentre la funzione della cronaca รจ di informare, quello della satira รจ di esprimere un giudizio di parte particolarmente marcato; di conseguenza mentre chi informa deve attenersi ai fatti, chi fa satira puรฒ solo servirsene come base per esprimere la sua opinione come punto di partenza per poi darsi al paradosso al fine di deformarli.
Pertanto una volta riconosciuta a rango di diritto costituzionale, essa non conosce il limite dalla continenza. Ciรฒ detto รจ evidente che questo non significa che sotto lโala protettiva della satira si debba oscurare la tutela dellโaltrui reputazione per cui รจ necessario cercare altri limiti che segnino il confine e lโequilibrio fra i due fondamentalissimi diritti. La giurisprudenza ha individuato i confini della liceitร del diritto di satira in due punti:-notorietร del personaggio oggetto-non sensibilitร dei settori toccati.
Per quanto riguarda il primo, il ragionamento (che puรฒ essere opinabile in quanto prende le mosse piรน dai fruitori che dallโautore) consiste nel ritenere accettabile il sacrificio della reputazione per favorire la conoscenza della collettivitร e ciรฒ ha un senso solo in ragione della notorietร del bersaglio.
Per ciรฒ che riguarda il secondo esso segue la tendenza che si ravvisa in altri scontri tra diritti non dissimili dal nostro (come ad esempio quello tra diritto allโaccesso ai documenti e riservatezza). Per tanto non sarebbe ammissibile con la satira toccare ambiti che riguardano la salute, le vicende della vita personale, delle abitudini sessuali o ancora notizie coperte per legge dal segreto o che possano creare disagio nellโambito familiare del soggetto bersaglio.
Ma proprio tali considerazione si prestano ad una riflessione tuttโaltro che astratta e quanto mai legata al concetto di privacy relativa ad un soggetto che riveste cariche pubbliche di un certo rilievo: puรฒ ammettersi una scissione tra pubblico e privato per chi abbia scelto di ricoprire una carica pubblica, cosรฌ come รจ normalmente per qualsiasi altro cittadino?
La risposta รจ ardua e comunque tale tematica ci porta al cuore del problema: รจ inimmaginabile fare satira su un personaggio pubblico basandosi solo su ciรฒ che egli compie nellโesercizio delle sue funzioni, ne verrebbe meno tutta lโefficacia corrosiva.
E allora, se certi fatti privati sono per qualsiasi causa di pubblico dominio e in qualche modo si possono legare alla morale con la quale si esercita il potere, se si vuole continuare a dare cittadinanza giuridica al diritto di satira, non รจ legittimo censurarne lโambito di espressione in tal senso.
ร evidente che perรฒ in tal modo si rischia di lasciare la satira in una sorta di inaccettabile deregulation a scapito completo della reputazione del soggetto bersaglio. Lโunico modo per venir fuori da tale impasse รจ ritenere che il vero limite oggettivo della satira sia rappresentato dal buongusto, vale a dire da tutto ciรฒ che trascende il bisogno di rappresentare, sia pur in maniera forzata e paradossale, e che invece abbia come unico fine, si potrebbe dire con dolo diretto, lโoffesa.
ร evidente che si tratta di un confine sottilissimo se non altro perchรฉ la satira รจ di per sรฉ offensiva, vuol esserlo, ma almeno da un punto di vista logico tale limite รจ ravvisabile.
Parere motivato.
Pertanto, venendo alla soluzione del nostro caso, รจ sostenibile come lโattivitร sessuale del premier esteriorizzata con volgaritร e senza alcun rispetto dei vigenti canoni morali, possa essere oggetto del diritto di satira a condizione che sia funzionale alla rappresentazione globale del personaggio e alla sua riprovazione proprio in quanto titolare della carica pubblica ovviamente a condizione che essa sia usata nel limite del fine legittimo da perseguire e non sia il pretesto per recare esclusivamente unโoffesa.
ร sostenibile quindi che la vignetta incriminata sia coperta dalla scriminante del diritto di satira e che quindi il fatto di reato non sussiste.
Avv. Luca Sansone
Referenti normativi. Esame avvocato.
- Articolo 51 del codice penale
- Articolo 595 del codice penale



