Parere motivato di diritto civile per l’esame di avvocato sul tema delle unioni civili.
La patologia delle unioni civili. Corso di preparazione esame avvocato.
Tizio, omosessuale, contrae nel maggio del 2017 unione civile con il suo compagno Mevio presso il comune di Napoli in cui entrambi risiedono.
Al momento dellโatto Mevio ha diciassette anni, circostanza sfuggita allโufficiale celebrante che ha iscritto dopo la celebrazione il relativo atto nellโapposito registro.
Nellโottobre del 2018 Sempronio, padre di Mevio, si reca da un legale al quale, dopo aver fatto presente la vicenda, chiede se รจ possibile invalidare lโatto e in tal caso se รจ dotato della legittimazione ad agire.
Nei panni del legale, dopo aver trattato degli istituti connessi, si rediga parere motivato sul caso.
Indice degli argomenti da trattare
- Generalitร sullโistituto delle unioni civili
- La patologia dellโunione civile
- Parere motivato
Generalitร sullโistituto delle unioni civili.
Con la legge n. 76 del 2016, detta Cirinnร dal nome del relatore, il nostro stato ha risposto alle censure che la Corte di Strasburgo ha mosso per lโassenza di un istituto che desse rilevanza giuridica alle unioni affettive tra persone dello stesso sesso.
La scelta del nostro legislatore tradisce la volontร , pur nella necessitร di conformarsi alla normativa CEDU, di ritagliare al fenomeno uno spazio quasi residuale e comunque in posizione del tutto differente rispetto al matrimonio.
Tutto ciรฒ si evince, innanzitutto, dallโaver coniato un nuovo istituto e non allargato a questa situazione quello del matrimonio, nel non aver inserito la normativa allโinterno del codice civile, nellโaver redatto la disciplina in un solo articolo (tra lโaltro contenente anche la disciplina sulle convivenze di fatto) diviso in commi e, infine, nellโaver previsto al comma 20 lโequiparazione tra matrimonio e unione civile al solo fine di assicurare lโeffettivitร dei diritti e lโadempimento degli obblighi derivanti dallโunione civile, il che significa che, fuori da questi casi, non รจ possibile alcuna applicazione di interpretazione analogica in relazione ad eventuali lacune della disciplina in commento.
La normativa in commento puรฒ essere suddivisa in tre parti: la prima relativa alle condizioni per contrarre unione civile e alla celebrazione dellโatto pubblico, la seconda al rapporto, la terza al suo scioglimento.
Per quanto riguarda lโaspetto relativo alla patologia, costituiscono casi di nullitร assoluta, oltre che lโipotesi di cui allโart. 68 del c.c., gli impedimenti dirimenti.
La legittimazione attiva ai sensi del comma 8 รจ assoluta ma per lโattore diverso dalle parti รจ richiesto il riscontro di un interesse legittimo il cui significato รจ poco chiaro. Lโazione รจ imprescrittibile e ai sensi del comma 5 viene estesa la disciplina del matrimonio putativo e del matrimonio simulato.
Per ciรฒ che riguarda lโannullabilitร , la disciplina รจ simile a quella dellโarticolo 120 c.c. relativa al matrimonio riguardo alla incapacitร di intendere e volere e dellโarticolo 122 riguardo ai vizi della volontร con la esclusione perรฒ dei casi riguardanti la deviazione sessuale e lo stato di gravidanza nascosto (su questโultimo punto รจ bene precisare che la situazione potrebbe sussistere in caso di unione tra due donne di cui una sia in stato di gravidanza dovuto a precedente rapporto eterosessuale).
Parere motivato tra le cause di invaliditร dellโunione civile non รจ chiara la disciplina da applicare al caso in cui una delle parti fosse al momento dellโatto minorenne, non figurando tale ipotesi nรฉ al comma 5 tra i casi di nullitร nรฉ al 7 ai casi in cui si applica lโannullabilitร .
Non essendo possibile lโapplicazione dellโart. 117c.c., omesso dal rinvio del comma 6 e, per tanto, escluso dal comma 20, possono prospettarsi due possibili soluzioni: ritenere il presupposto della maggiore etร privo di sanzione se non rispettato (norma minusquamperfecta), oppure che la mancanza di maggiore etร vada a configurare un caso di inesistenza e come tale piรน grave della nullitร e passibile di una sentenza dichiarativa di accertamento con legittimazione assoluta.
Questa seconda alternativa รจ preferibile rispetto alla prima in quanto, in primo luogo anche nel caso di mancanza del presupposto dellโidentitร sessuale manca una espressa sanzione e non vi รจ dubbio che la ricorrenza dellโistituto non รจ percepibile neanche socialmente, come richiesto perchรฉ ricorra la figura della inesistenza, in secondo luogo in quanto non รจ prevista la possibilitร , come nel caso del matrimonio, di chiedere da parte del sedicenne lโautorizzazione al giudice a contrarre le nozze.
Per tanto, seguendo questa linea, il legale consiglierร a Sempronio di agire nei confronti del figlio Mevio e di Tizio con una azione tendente allโaccertamento della nullitร dellโatto di unione civile con conseguente cancellazione dal registro apposito dello stesso.
Avv. Luca Sansone
Referenti normativi. Corso per esame di avvocato.
- legge n. 76/2016



