Trattazione per la preparazione al concorso in magistratura sui principi generali del diritto penale.
Principi generali del diritto penale. Preparazione al concorso in magistratura.
1. Introduzione al diritto penale, principi generali
2. Limiti costituzionali all’uso del diritto penale
Rilevanza costituzionale del bene protetto
Si ricava dalla considerazione che la sanzione penale tocca beni di rilevanza costituzionale e quindi puรฒ essere irrogata solo per tutelare beni di uguale rilevanza; difficoltร a stabilire quali siano i beni di rilevanza costituzionale implicita.
Principio di offensivitร
Il legislatore deve costruire le fattispecie incriminatrici in modo che il bene protetto sia messo almeno in pericolo; reati a pericolo presunto, possibilitร per il giudice di applicare lโarticolo 49 secondo comma del codice penale per rilevare lโinsussistenza del reato allorchรฉ la condotta in concreto, pur essendo conforme alla fattispecie astratta, non รจ idonea a porre in pericolo il bene protetto.
Principio di colpevolezza
Divieto di prevedere fattispecie imputate sul solo nesso di causalitร tra condotta ed evento, responsabilitร oggettiva; referente costituzionale articolo 27 primo e terzo comma della Costituzione; principio non riconosciuto dal legislatore del codice penale che all’articolo 42 ammette esplicitamente la possibilitร di imputare sul nesso di causalitร la responsabilitร penale; la dottrina e la giurisprudenza reinterpretano i casi di responsabilitร oggettiva come misto di dolo e colpa.
3. Principio di legalitร e suoi corollari
La riserva di legge, nozione
Il diritto penale puรฒ essere regolato solo dalla fonte primaria; referenti articolo 25 della Costituzione, lโarticolo 1 del codice penale; problematiche: le norme penali in bianco (articolo 650 del codice penale), gli elementi normativi regolati da fonte secondaria, da norma comunitaria, la legge regionale; lโimpatto indiretto della consuetudine nei reati contro il buon costume.
La tassativitร , nozione
La norma penale deve essere espressa in maniera precisa e determinata in modo tale da non lasciare spazio ad alcuna opinabilitร ; referente normativo lโarticolo 1 del codice penale con la parola โespressamenteโ; il divieto di analogia in materia penale, previsto dallโarticolo 14 delle disposizioni di attuazione della legge, completa tale principio.
La irretroattivitร in malam partem e la retroattivitร in bonam partem
Il divieto di retroattivitร in malam partem, referente normativo lโarticolo 25 della Costituzione e lโarticolo 2 primo comma del codice penale; funzione di garanzia per il cittadino che in tal modo ha la possibilitร di sapere in qualunque momento cosa gli รจ consentito fare senza incorrere in sanzioni penali.
La retroattivitร in bonam partem, articolo 2 secondo, terzo, quarto comma rispettivamente: in favor libertatis nel caso di abrogatio criminis, in favor rei con conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, con applicazione retroattiva della legge successiva piรน favorevole.
Modifiche mediate
Conseguenze in relazione al possibile fenomeno di abrogatio criminis, mutamento dellโelemento normativo della fattispecie, abrogazione del reato presupposto rispetto a quello incriminato (abrogazione del reato rispetto al quale รจ avvenuta la calunnia), cambiamento della norma etica dei reati contro il buon costume.
Decreti legge non convertiti
Dichiarazione di illegittimitร costituzionale dellโultimo comma dellโarticolo 2 incompatibile con la disciplina costituzionale che prevede la decadenza retroattiva del decreto legge non ratificato; ai fatti commessi sotto la vigenza del decreto legge decaduto si applica la norma contenuta nel decreto se รจ piรน favorevole.
Pronunce della Corte Costituzionale
In materia penale si applicano retroattivamente dando vita ad un effetto uguale a quello della abrogatio criminis; anche in questo caso, se si riespande una norma abrogata da quella dichiarata incostituzionale piรน sfavorevole, al reo si continua ad applicare la norma dichiarata incostituzionale.
Riferimenti utili:
- Codice Penale – REGIO DECRETO 19 ottobre 1930, n. 1398 Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (030U1398) (GU Serie Generale n.251 del 26-10-1930)


