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L’usucapione della p.a. e quella del privato su beni privati. Concorso a magistrato 2019

usucapione

Traccia assegnata al corso in preparazione per il prossimo concorso in magistratura 2019 sul tema dell’usucapione. Diritto amministrativo.

Usucapione della p.a. e del privato. Corso di preparazione concorso in magistratura.

L’occupazione acquisitiva della p.a.

La vicenda dell’occupazione acquisitiva parte dalla necessità di qualificare quelle situazioni nelle quali la p.a, pur essendo titolare del potere autoritativo di espropriare mediante legittimo provvedimento, di fatto occupa il terreno senza emanazione di alcun provvedimento.

All’alba dell’evoluzione giurisprudenziale secondo la quale i limiti per il giudice ordinario derivanti dall’art. 4 dell’ALL. E del 1865 sono relativi ad atti illegittimi ma non in carenza di potere, al privato veniva riconosciuta la possibilità di agire nei confronti della p.a con azione possessoria; ma la p.a., in corso di tale giudizio, si premurava di emanare il decreto di espropriazione, facendo in tal modo decadere la possibilità di prosecuzione del giudizio possessorio, che il giudice al più convertiva in giudizio sull’indennizzo, che, come è noto, non copre il valore commerciale del bene né corrisponde al risarcimento del danno.

Per ovviare a tale incresciosa situazione per il privato, le S.S.U.U. della Cassazione nel 1982 “inventarono” l’istituto della accessione invertita a favore della p.a.. Il ragionamento su cui si fonda il giudice delle leggi parte dalla considerazione che quando è la p.a. a compiere i comportamenti descritti all’art. 934, l’interesse pubblico inverte l’acquisto a favore della p.a. che acquista in tal modo a titolo originario, rendendo inutile il decreto di espropriazione. Il comportamento, per quanto acquisitivo, è anche un illecito per cui il privato è legittimato a chiedere alla p.a il risarcimento dell’integrale valore del bene.

Ovviamente tale fattispecie rileva solo nel caso in cui astrattamente la p.a. avesse il potere di emanare provvedimento espropriativo in quanto esistesse la dichiarazione di pubblica utilità; in assenza di essa l’occupazione sarebbe stata classificabile come usurpativa permanendo per il privato la facoltà di agire con azione possessoria contro la p.a. per ottenere la restituzione del bene.

L’istituto della accessione invertita fu oggetto di numerose procedure di infrazione da parte degli organi dell’allora comunità europea ma nel frattempo intervennero le sentenze della Consulta relative alla legittimità costituzionale della legge 205 del 2000 che, di fatto, prevedeva un larvato cambiamento sul riparto di giurisdizione tra g.o. e g.a. disponendo una serie di materie affidate alla giurisdizione esclusiva del g.a..

La Consulta, ribadendo che il giudice dei comportamenti è sempre il g.o., operò una distinzione tra meri comportamenti e comportamenti in qualche modo legati ad una funzione pubblica in quanto fosse previsto un potere provvedimentale in capo alla p.a.; in quest’ultimo caso la giurisdizione sarebbe spettata al g.a..

Tale concezione influenzò il legislatore che emanò il T.U. sull’espropriazione in quanto all’art. 43 venne data la possibilità alla p.a. occupante di fatto di emettere  un provvedimento chiamato di acquisizione con il quale sanava retroattivamente l’occupazione illegittima acquistando il bene e proponendo al privato una somma a titolo di risarcimento del danno; al privato toccato da tale provvedimento, restava la possibilità di adire il g.a. chiedendo la restituzione del bene e il giudice decideva in base alla consistenza dell’interesse pubblico.

Anche questa modulazione della vicenda subì forti critiche dagli organi europei in quanto contrastante in maniera stridente con i principi della CEDU. La Corte Costituzionale nel 2010 dichiarò l’articolo in commento illegittimo per eccesso di delega.

All’indomani di tale pronuncia il legislatore provvide a sostituirlo con l’art. 42 bis che prevede la possibilità per la p.a. di emanare un provvedimento di acquisizione del bene occupato al patrimonio indisponibile dello stato, non retroattivo e con corresponsione di indennizzo a favore del privato.

Anche tale soluzione non appare conforme ai principi CEDU e comunque ad un sia pur elementare principio di diritto in quanto sembra assurdo consentire ad un soggetto pubblico dotato di poteri autoritativi, di sanare un comportamento banditesco.

Avv. Luca Sansone

Tema sull’usucapione della p.a. e quella del privato su beni privati

In particolare la competenza in caso di eccezione di usucapione e di domanda riconvenzionale di usucapione.

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