Schema 3 – Fonti e procedure del diritto dell’Unione Europea valido per il corso di preparazione all’esame di avvocato e al concorso in magistratura.

Diritto dell’Unione Europea, fonti e procedure. Corso di preparazione concorso in magistratura. – Corso per esame di avvocato.

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Diritto dell’Unione Europea, fonti e procedure. Corso di preparazione concorso in magistratura. – Corso per esame di avvocato.

Nozione europea di fonte legislativa come da trattato

Non corrisponde a quella pura in quanto vi sono compresi atti privi delle caratteristiche tipiche della norma giuridica (astrattezza, generalità ed innovatività).

Originarie e derivate

Le prime consistono nei trattati così come modificati nel tempo e nei principi, le seconde nelle produzioni ordinarie delle istituzioni a ciò deputate.

Trattati

I trattati che richiedono l’unanimità per l’approvazione, attualmente sono due, il TUE che disciplina la struttura della organizzazione, le sue finalità, le materie di competenza e il TFUE cui è deputata la organizzazione interna; essi sono modificabili con una procedura ordinaria detta a tre fasi di cui l’ultima consiste nella ratifica delle modifiche i cui momenti sono: iniziativa, governo di stato membro, parlamento, commissione il cui progetto è trasmesso al Consiglio che li notifica al Consiglio d’Europa e ai singoli parlamenti degli stati membro; convocazione di convenzione rappresentanti dei parlamenti nazionali, capi esecutivi, parlamento europeo e commissione che adotta raccomandazione all’unanimità nei confronti della Conferenza degli stai membro incaricata di raggiungere un accordo; ratifica degli stati membro con decisioni dei singoli parlamenti; prima procedura semplificata, su politiche ed azioni interne modifiche del TFUE, il Consiglio d’Europa delibera all’unanimità previa consultazione del parlamento e della commissione, seconda procedura qualificata il Consiglio Europeo delibera all’unanimità consentendo al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata o con la procedura legislativa ordinaria; l’UE è una struttura aperta che consente l’ingresso di nuovi stati con un procedimento che ne fissa le condizioni e che termina con un atto di assenso da parte dei parlamenti dei paesi membro; è prevista  una procedura per il recesso di uno stato membro che è libero e non richiede alcuna motivazione.

Principi

Espliciti o tratti dalle interpretazioni giurisprudenziali che hanno funzione integrativa e interpretativa.

La rilevanza dei diritti umani come fonte originaria

Il trattato di Lisbona all’art. 6 par. 1 riconosce i principi sanciti nella carta dei diritti fondamentali adottata nel 2000 a Strasburgo sancendone lo stesso valore giuridico dei Trattati; ma nello stesso articolo si specifica che tale estensione non equivale ad ampliare le competenze dell’unione: ciò sta a significare che essi si applicano agli organi dell’Unione e agli stati membro esclusivamente nell’attuazione del diritto europeo; si tratta quindi di norme interposte e non immediatamente efficaci negli stati membro.

Regolamenti

Sono norme immediatamente efficaci negli stati membro di rango superiore alle fonti primarie di essi che, come ormai affermato dalla nostra Corte Costituzionale, richiedono la disapplicazione da parte del giudice della norma interna nel caso essa sia in contrasto con quella contenuta nel regolamento.

Direttive

Non sono immediatamente efficaci per gli stati membro che sono obbligati a perseguire i risultati da esse posti come obiettivi con piena discrezionalità sul come; si discute se le direttive c.c.d.d. autoesecutive possano avere immediata efficacia.

Decisioni

Si tratta di atti che possono avere come destinatari stati o/e persone; nel caso siano dirette ad un singolo destinatario sono sostanzialmente atti amministrativi.

Raccomandazioni e pareri

Sono fonti che il trattato definisce non legislative, le prime con funzione di sollecitare un certo comportamento, i secondi espressione di opinione dell’istituzione che li emette.

Procedimento

L’iniziativa è della commissione, anche ad istanza del parlamento, del Consiglio a maggioranza, dei cittadini dell’Unione; l’adozione è di competenza di parlamento e Consiglio tramite la procedura congiunta che è ormai quella ordinaria; sono previste procedure speciali per singole materie in cui il parlamento partecipa o in consultazione con parere mai vincolante o in approvazione che richiede per l’efficacia dell’atto la maggioranza parlamentare.


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