Approfondimento per il concorso in magistratura sula possibilità di convenire in giudizio un giudice, per accertarne la responsabilità nell’espletamento della sua funzione. Responsabilità del giudice per danno non patrimoniale.

La responsabilità del giudice. Corso di preparazione concorso in magistratura.

La legge n. 117/1988, in seguito a referendum abrogativo della legge che non ammetteva la possibilità di convenire in giudizio un giudice per accertarne la responsabilità nell’espletamento della sua funzione, ha sopperito a tale lacuna prevedendo la responsabilità in caso di dolo o colpa grave e in caso di omissione di provvedimenti dovuti per i danni patrimoniali; per quelli non patrimoniali tale possibilità è stata limitata al solo caso di provvedimenti giudiziari di indebita privazione della libertà.

La legge n. 18/2015 ha soppresso tale limitazione concedendo il danno non patrimoniale in ogni caso di responsabilità del giudice. Ci si è chiesti se tale norma possa avere efficacia retroattiva e consentire il risarcimento del danno non patrimoniale per vicende relative ad illeciti di giudici anteriori alla novella e non relative ad indebiti provvedimenti privativi della libertà personale.

Si è sostenuta la tesi negativa (anche in pronunce giurisdizionali) in virtù del principio sancito nelle disposizioni di attuazione della legge secondo il quale la legge normalmente non ha efficacia retroattiva a meno di esplicita espressione in tal senso, escluse le materie in cui ciò è vietato, come, ad esempio, in campo penale.

Il danno non patrimoniale, regolato dall’articolo 2059 del codice civile, ha subito una notevole rivisitazione in relazione a quanto previsto dalla lettera della norma da parte della giurisprudenza.

In particolare le c.c.d.d. sentenza gemelle della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione del 2003, hanno rimosso il limite dell’esperibilità dell’azione volta al suo ottenimento ai soli casi previsti dalla legge, ritenendo ammissibile la domanda in tal senso nel caso di violazione di diritti fondamentali di portata costituzionale.

In seguito, con la sentenza a Sezioni Unite del 2008, la Suprema Corte precisò la natura del danno non patrimoniale ascrivibile alla categoria del danno conseguenza, in contrapposizione al danno evento.

Partendo da tali principi che sembrano essere assurti al rango di diritto vivente, sembra opportuno ritenere che le limitazioni all’esperibilità dell’azione per ottenere il danno non patrimoniale per illecito del giudice, debbano cadere nel caso in cui il fatto abbia provocato danni a diritti fondamentali di natura costituzionale.

Per tanto in questi casinon osta all’ammissibilità e al buon esito dell’azione la natura non retroattiva della legge del 2015 che ha rimosso questo limite in quanto esso non dovrebbe aver avuto alcuna efficacia ab origine.

Avv. Luca Sansone


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