Approfondimento in diritto amministrativo per il concorso in magistratura sul tema del sindacato giurisdizionale sugli atti delle autorità indipendenti.

Sindacato giurisdizionale sugli atti delle autorità indipendenti. Corso di preparazione concorso in magistratura.

Le autorità indipendenti sono nuove figure di pubbliche amministrazioni nate e proliferate dagli anni 90’ in poi che hanno competenze in ambiti di grandissima rilevanza per la collettività, caratterizzate dalla loro indipendenza rispetto al ceto politico. La loro attività comprende una funzione regolatrice della materia ad esse affidata, ed una sanzionatoria relativa alle infrazioni alle regole da esse poste.

La prima non è sottoposta alle regole sulla legalità sostanziale la qual cosa ha fatto sorgere numerosi dubbi sulla conformità di essa ai principi costituzionali; pertanto l’unico sindacato giurisdizionale possibile è quello relativo all’aspetto formale e, più precisamente, al rispetto delle regole sul procedimento soprattutto in relazione alla partecipazione ad esso dei soggetti interessati; proprio per la mancanza di una legge che regoli questa attività normativa, manca lo spazio per rilevare qualsiasi vizio di violazione di legge; l’unico vizio rilevabile è quello dell’eccesso di potere per mancanza di ragionevolezza.

L’attività sanzionatrice delle autorità indipendenti opera ex post rispetto all’evento di un’infrazione alle regole da esse proposte e, come ogni attività sanzionatoria, dovrebbe essere vincolata; se non che la natura della norma che descrive l’infrazione è spesso vaga in quanto infarcita di elementi normativi, economici il cui riscontro richiede valutazioni di alto livello tecnico, espressione, quindi, di discrezionalità tecnica, rispetto alla quale da tempo la giurisprudenza amministrativa ha disegnato l’ambito di sindacabilità da parte del giudice rispetto al criterio della ragionevolezza con una visualizzazione completa, vale a dire estrinseca ed intrinseca, con la possibilità per il giudice di accedere al fatto che è stato oggetto della valutazione dell’autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio.

Riguardo alla  funzione  sanzionatoria delle autorità indipendenti, una parte della dottrina ha sostenuto la tesi della cosiddetta “deferenza”, vale a dire di un sindacato giurisdizionale più debole, in ragione del fatto che la stessa creazione delle autorità indipendenti sarebbe da ricercare in un escamotage per evitare la creazione di giudici speciali vietata dalla Costituzione; per questo motivo oltre a quello della estrema complessità delle materie oggetto della loro competenza, consentire un sindacato pieno da parte del giudice rappresenterebbe una evidente contraddizione. Altra dottrina sostiene invece la legittimità della pienezza del sindacato da parte del giudice anche nei confronti della discrezionalità tecnica espressa dalle autorità indipendenti.

Sindacato giurisdizionale sugli atti delle autorità indipendenti. Corso di preparazione concorso in magistratura.

Premesso che non può essere considerato afferente all’attività sanzionatoria l’emanazione di sanzioni ripristinatorie, in quanto esse perseguono immediatamente e direttamente l’interesse pubblico curato dalla pubblica amministrazione e non la funzione punitiva, quelle non ripristinatorie rappresentano una sorta di “legittima usurpazione” da parte della p.a. nei confronti del potere giurisdizionale; il sindacato pieno da parte del giudice è una riappropriazione di una funzione propria che risponde al brocardo “nulla poena sine iudicio”.

Questa è la ratio che sottende alla legge n. 689/81’ che consente l’impugnazione davanti al g.o. dell’ordinanza ingiunzione contenente il provvedimento sanzionatorio, con poteri del giudice non solo di annullamento ma anche di modifica del provvedimento impugnato; si tratta di un sindacato pieno esperibile anche nei casi di giurisdizione esclusiva, tra i quali vanno annoverati quelli che riguardano l’attività sanzionatorie delle autorità indipendenti.

Questa tesi sembra avere l’avallo della Corte di giustizia Europea nonché della nostra Suprema Corte.

È stato quindi precisato, in relazione al sindacato sulle sanzioni emanate dalla autorità garante per la concorrenza e il mercato per la violazione delle regole sull’antitrust, che il sindacato su di esse da parte del giudice amministrativo riguarda la legittimità, in particolare rispetto al vizio di eccesso di potere, che il giudice ha pieno accesso al fatto ma che gli è precluso ogni intervento sostitutivo.

Avv. Luca Sansone


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