Trattazione per la preparazione al concorso in magistratura sul tema del concorso apparente e reale di norme comprensivo di focus giurisprudenziale con applicazioni concrete.

Concorso apparente e reale di norme. Corso di preparazione concorso in magistratura.

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Concorso apparente e reale di norme. Corso di preparazione concorso in magistratura.

Nozione

Fatto che appare sussumibile sotto più fattispecie incriminatrici e richiede la soluzione o nel senso dell’assorbimento o del concorso formale eterogeneo.

Teorie per la soluzione del problema

Quelle normative e quelle valoristiche.

Teorie normative

Si basano sul principio di specialità previsto all’art. 15 del c.p.; concetto si specialità, puro, specificazione di elemento, meno puro, aggiunta di elemento; ammissibilità del rapporto tra norme di oggettività giuridiche diverse, secondo alcuni no perché nessuna esaurisce il disvalore, secondo altri si in quanto una fattispecie può essere plurioffensiva; mancata copertura dei casi in cui la specialità non sussiste istituzionalmente (ex truffa e millantato credito), apertura al concetto di specialità in concreto; specialità reciproca, fatto rientrante in due fattispecie con nucleo comune e specialità di ciascuna ad esso per un elemento ulteriore; il reato complesso, quello in senso stretto, ammissibilità di quello in senso lato che potrebbe rientrare nella specialità, quello eventualmente complesso che risolverebbe nel senso di assorbimento una serie di situazioni altrimenti regolate dal concorso formale; differenza tra sua ricorrenza e mera interferenza il fatto che la condotta comune di per se non costituirebbe reato; reato progressivo e progressione criminosa, figure materialmente uguali la cui differenza sta nel dolo unitario ex origine nel primo caso, in una escalation del dolo nel secondo; post ed ante facta non punibili, clausole di riserva che accolgono il concetto di assorbimento del disvalore nel fatto centrale.

Teorie valoristiche

Si basano sul principio del ne bis in idem che trova referenti negli articoli 15, 84, nelle clausole di riserva e consente anche dove non ricorra il rapporto di specialità di applicare l’assorbimento laddove una fattispecie consumi in disvalore anche dell’altra o una sia solo sussidiaria rispetto ad altre.

Focus giurisprudenziale – Concorso apparente e reale di norme

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Distruzione fraudolenta di cosa propria e truffa

Ad esempio, l’art. 642 c.p. – che punisce la fraudolenta distruzione della cosa propria – costituisce un’ipotesi criminosa speciale rispetto al reato di truffa di cui all’art. 640 c.p., in quanto, nel primo sono presenti tutti gli elementi della condotta caratterizzanti il secondo nonché, quale elemento specializzante, il fine di tutela del patrimonio dell`assicuratore (Cass. Pen., Sez. I, 25 gennaio 2008, n. 4060; Cass. Pen., Sez. VI, 25 novembre 1998, n. 12345; Cass. Pen., Sez. I, 10 maggio 1997, n. 4352).

Esso si sostanzia nel divieto per cui uno stesso fatto possa essere posto a carico di una persona più di una volta.

Falso ideologico e calunnia

La Suprema Corte di Cassazione non ha ritenuto applicabile il principio di specialità di cui all’art. 15 c.p. e, pertanto, non sussistente il concorso apparente di norme, tra il reato di calunnia e il reato di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico, stante la diversità del fatto tipico – avuto riguardo al confronto strutturale tra le fattispecie astratte dei due reati delineate rispettivamente dall’art. 368 c.p. e 479 c.p. – rappresentato quanto alla calunnia dall’incolpazione di un reato e quanto al falso dall’attestazione in atto pubblico, con la conseguenza che le due fattispecie incriminatrici si pongono in rapporto di mera interferenza, essendo il falso solo uno dei possibili strumenti di calunnia (Cass. Pen., Sez. V, 25 settembre 2014, n. 39822).

Omessa dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’art. 5 D.Lgs. n. 74/2000 e di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all’art. 10 D.Lgs. n. 74/2000 

Analogamente, i delitti di omessa dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’art. 5 D. Lgs. n. 74/2000 e di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all’art. 10 D. Lgs. n. 74/2000 possono concorrere tra loro, non essendo configurabile alcuna relazione di genere a specie in grado di legittimare l’applicazione dell’art. 15 c.p. (Cass. Pen., Sez. III, 24 luglio 2013, n. 32054; Cass. Pen., Sez. III, 26 settembre 2012, n. 37044; Cass. Pen., Sez. III, 22 febbraio 2011, n. 6571; Cass. Pen., Sez. III, 30 novembre 2010, n. 42462; Cass. Pen., Sez. I, 1 febbraio 2010, n. 4086).

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte e bancarotta fraudolenta

Ha ritenuto, invece, applicabile il principio di specialità di cui all’art. 15 c.p., tra la fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte finalizzata al fallimento e il reato di bancarotta fraudolenta, con la conseguenza che risulterà integrato il solo reato di bancarotta fraudolenta – trattandosi di più grave reato – con esclusione della configurabilità del concorso tra i due delitti in relazione allo stesso fatto. La fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, invero, integra una condotta che può ben inserirsi in una complessiva strategia distrattiva, intesa consapevolmente a danneggiare colui che sui beni sottratti ha titolo per soddisfarsi. Ne deriva che ove tale condotta sia finalizzata al fallimento, ovvero posta in essere in vista di esso, o da questo seguita, la distrazione operata in danno del fisco non assume connotazione autonoma ma è riconducibile al paradigma punitivo dell’art. 216 l. fall., le cui condotte di distrazione, occultamento, distruzione, dissipazione sono comprensive delle condotte di simulazione o integranti atti fraudolenti di cui all’art. 11 D. Lgs. n. 74/2000 (Cass. Pen., Sez. V, 16 novembre 2011, n. 42156; Cass. Pen., Sez. VI, 15 luglio 2011, n. 28005; Cass. Pen., Sez. V, 9 giugno 2011, n. 23215).

Concorso apparente di norme anche tra fattispecie penali e violazioni amministrative

È possibile parlare di concorso apparente di norme anche tra fattispecie penali e violazioni amministrative. A tal riguardo, l’art. 9 della Legge n. 689/1981 sancisce che se uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una disposizione amministrativa, si applica la disposizione speciale. Tuttavia, l’art. 9 non fa riferimento al concetto di “stessa materia” ma a quello di “stesso fatto”. Non è, però, da ritenere, come affermato da parte della dottrina e dalla giurisprudenza, che con questa formula il legislatore abbia inteso fare riferimento alla specialità in concreto, dovendosi al contrario ritenere che il richiamo sia fatto alla fattispecie tipica prevista dalle norme che vengono in considerazione, evitando quella genericità che caratterizza l’articolo 15 c.p., con il riferimento alla materia. Valgono infatti, anche nel caso di concorso tra fattispecie penali e violazioni di natura amministrativa, le medesime considerazioni sulla necessità che il confronto avvenga tra le fattispecie tipiche astratte e non tra le fattispecie concrete (Cass. Pen., Sezioni Unite, 8 giugno 2012, n. 22225; Cass. Pen., Sezioni Unite, 21 gennaio 2011, n. 1963). 

Sussidiarietà

Esempio di applicazione del principio di sussidiarietà si ha con riferimento al delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, il quale, per la Suprema Corte di Cassazione, è in rapporto di sussidiarietà, e non di specialità, con quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, al pari del quale è astrattamente configurabile anche nel caso di indebita erogazione di contributi aventi natura assistenziale (Cass. Pen., Sezioni Unite, 27 aprile 2007, n. 16568).

Accanto ai casi di sussidiarietà esplicita, possono configurarsi anche casi di sussidiarietà implicita, laddove pur mancando una clausola di riserva espressa, debba comunque ritenersi applicabile una norma solo a condizione che non ne sia applicabile un’altra. In tal caso il rapporto di sussidiarietà è desumibile in base allo scopo che le norme perseguono. Ad esempio, la norma che incrimina la contravvenzione degli atti contrari alla pubblica decenza di cui all’art. 726 c.p., sarebbe implicitamente sussidiaria rispetto a quella che incrimina il delitto di atti osceni in luogo pubblico di cui all’art. 527 c.p.

Consunzione

Il delitto di favoreggiamento dell’ingresso illegale nel territorio dello Stato di uno straniero extracomunitario resta assorbito nel delitto di sfruttamento della prostituzione dell’immigrato clandestinamente presente sul territorio nazionale(Cass. Pen., Sez. III, 3 ottobre 2011, n. 35716; Cass. Pen., Sez. III, 28 giugno 2011, n. 25709; Cass. Pen., Sez. V, 1 giugno 2010, n. 20740; Cass. Pen., Sez. III, 8 aprile 2009, n. 15068).

È, invece, da escludersi l’assorbimento del delitto di false dichiarazioni al P.M. in quello di calunnia, quando le false informazioni non si esauriscono nella mera reiterazione di precedenti dichiarazioni rilevanti come fatti di calunnia, ma ne rappresentino un’evoluzione innovativa, attraverso la falsa rappresentazione di fatti diversi in tempi diversi, realizzando in tal modo autonome e diverse fattispecie incriminatrici (Cass. Pen., Sez. VI, 28 aprile 2011, n. 16558; Cass. Pen., Sez. I, 27 luglio 2010, n. 29374; Cass. Pen., Sez. III, 15giugno 2010, n. 22769).

Applicazione del principio di assorbimento si ha con la figura della progressione criminosa, che determina il passaggio da un fatto meno grave a uno più grave contenente il primo, come nel caso in cui, ad esempio, un soggetto aggredisce un altro con l’intenzione di ferirlo, ma poi, nell’impeto del momento, decide di ucciderlo.

Focus giurisprudenziale

Reati contro la fede pubblica – Delitti – Falsità personale – In genere – Possesso di segni distintivi contraffatti ex art. 497 ter cod. pen. – Illecito amministrativo di cui all’art. 177 c.d.s. – Concorso apparente di norme – Esclusione – Ragioni – Fattispecie.
Non è configurabile il concorso apparente di norme tra la fattispecie prevista dall’art. 497 ter, comma primo, n. 1, cod. pen. e quella disciplinata dall’art. 177 D.Lgs. n. 285 del 1992, atteso che mentre la prima punisce la detenzione di oggetti che simulano la funzione dei corpi di polizia, la seconda sanziona invece l’abuso nell’utilizzo dei dispositivi in questione nella circolazione stradale.

(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva ravvisato il reato di cui all’art. 497 ter cod. pen. In relazione alla condotta di un privato cittadino il quale aveva detenuto sulla propria autovettura un lampeggiante removibile di colore blu del tipo in uso alle forze di polizia).

Corte di Cassazione, Penale, Sezione 5, Sentenza del 16-02-2015, n. 6784

Delitti contro l’attività giudiziaria – Calunnia – Concorso apparente con il reato di falso ideologico in atto pubblico – Esclusione.

Non sussiste il concorso apparente di norme tra il reato di calunnia e il reato di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico e non è, pertanto, applicabile il principio di specialità di cui all’art. 15 cod. pen., stante la diversità del fatto tipico – avuto riguardo al confronto strutturale tra le fattispecie astratte dei due reati delineate rispettivamente dall’art. 368 cod. pen. e 479 cod. pen. – costituito quanto alla calunnia dall’incolpazione di un reato e quanto al falso dall’attestazione in atto pubblico, con la conseguenza che le due fattispecie incriminatrici si pongono in rapporto di mera interferenza, essendo il falso solo uno dei possibili strumenti di calunnia.

Corte di Cassazione, Penale, Sezione 5, Sentenza del 25-09-2014, n. 39822


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