Traccia di diritto penale per la preparazione al concorso in magistratura sul tema del concorso di persone nel reato a titoli diversi.

Concorso di persone nel reato a titoli diversi. Corso di preparazione concorso in magistratura.

Premessi brevissimi cenni sul concorso di persone nel reato, ci si soffermi sull’ammissibilità di concorso doloso nell’altrui reato colposo e di concorso colposo nell’altrui reato doloso.

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Concorso di persone nel reato a titoli diversi. Corso di preparazione concorso in magistratura.

Il concorso di persone nel reato è un istituto immancabile in ogni ordinamento penalistico; il Codice Rocco ha scelto di disciplinarlo facendo ricorso a due clausole generali, l’art. 110 riguardo al concorso nel reato doloso e l’art. 113 rispetto a quello colposo nella forma della cooperazione; argomento molto controverso è quello relativo all’ammissibilità di concorsi nel reato a titoli soggettivi diversi, ossia concorso doloso nell’altrui reato colposo e colposo nell’altrui doloso.

Ambito della tematica

Quali sarebbero le fattispecie rientranti nella figura e tramite quali referenti normativi giungere alla incriminazione del concorrente con un elemento soggettivo diverso: per quanto riguarda il doloso nell’altrui colposo si fa l’esempio di chi, accorgendosi che per errore un soggetto abbia versato una sostanza velenosa in un bicchiere, lo istiga a portarlo al suo nemico che si trova nel luogo al fine di provocarne la morte; in questo caso non si potrebbe invocare la figura di cui all’art. 48 in quanto l’istigatore non ha provocato l’errore; per quanto riguarda la partecipazione colposa nell’altrui delitto doloso si può immaginare il caso di chi, sapendo di un’astratta volontà omicida di un soggetto, incautamente si fa rubare un’arma da lui legittimamente detenuta con la quale viene poi perpetrato l’omicidio.

Giurisprudenza e dottrina

Mentre la seconda è maggioritariamente schierata per la tesi dell’inammissibilità delle due figure, la prima, soprattutto in relazione al colposo nell’altrui doloso, è stata oscillante soprattutto rispetto al concorso colposo nel reato doloso.

Posizione della dottrina

La disciplina sul concorso dimostra chiaramente che il momento soggettivo dei concorrenti deve essere identico (argomento sia ex art. 110 “medesimo reato”, sia ex art. 113 “delitto colposo”); inoltre quando il legislatore ha inteso derogare a tale principio lo ha fatto espressamente (art. 116, concorso anomalo); per quanto riguarda specificamente il concorso doloso nell’altrui reato colposo, per giungere alla incriminazione del concorrente anomalo occorrerebbe immaginare un generale obbligo di controllo sull’altrui operato che, se violato volontariamente con l’intenzione di provocare l’evento dannoso, darebbe vita ad una responsabilità per reato omissivo improprio, cosa impossibile da sostenere in quanto le posizioni di garanzia sono specifiche e tassative; per quanto concerne il colposo nell’altrui doloso, oltre al limite di cui agli art. 42 secondo comma e 113, è proprio l’essenza della reità colposa ad impedire il meccanismo del concorso in quanto o una condotta rientra nel concetto generico o specifico di violazione a norma cautelare ed allora può dar vita ad una responsabilità indipendente dalla altrui condotta dolosa se concausa dell’evento dannoso, oppure se non lo è non può ricoprire alcuna valenza penalistica; infine c’è da segnalare come il legislatore abbia tipizzato una serie di responsabilità per agevolazione colposa riguardo a reati dolosi la qualcosa dimostra che fuori di tali casi e da quello precedentemente descritto, non c’è spazio per alcun concorso.

Posizione in alcuni periodi della giurisprudenza

Soprattutto in relazione al concorso colposo nell’altrui reato doloso, la pertinenza dell’art. 42 secondo comma al reato mono soggettivo e non al concorso eventuale, la applicabilità della cooperazione di cui all’art. 113 anche all’altrui reato doloso sulla base di una vecchia teoria secondo la quale il dolo sarebbe una specificazione della colpa.

Casistica

A ben vedere la casistica si limita alla categoria dei reati a forma libera causalmente orientati rispetto ai quali la eventuale incriminabilità dell’autore di una condotta dipende dall’essere violativa di norma cautelare volta ad evitare l’evento e concausa dell’evento stesso, incriminabilità che si ottiene ex art. 40, senza bisogno di alcun allargamento del concorso di persone ovvero nel caso di titolarità di una posizione di garanzia su fonti di pericolo rappresentate da soggetti pericolosi, per aver omesso il controllo in tal modo non impedendo l’altrui reato: anche in questo caso si arriva all’incriminazione senza bisogno di alcun allargamento dell’ambito del concorso di persone nel reato.


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