Schema di diritto civile e parere motivato sulla responsabilità civile del medico all’interno di una struttura per l’esame di avvocato.

Responsabilità civile del medico, parere motivato. Corso per esame di avvocato.

Tizio è ricoverato presso la clinica “Alfa” per un intervento delicato al cuore; prima dell’esecuzione sottoscrive il documento relativo al consenso informato al cui interno sono dettagliate le possibili complicanze post operatorie.

Dopo l’intervento la sua situazione clinica peggiora per cui ricorre ad altra struttura nella quale subisce un nuovo intervento con il quale non riesce a superare tutte le complicanze conseguenti al primo.

Conviene allora in giudizio sia la struttura sanitaria “Alfa” che il medico Mevio autore del primo intervento per ottenere il risarcimento del danno limitandosi semplicemente ad allegare i fatti sopra esposti.

Nei panni del legale di Mevio, dopo aver trattato degli istituti connessi, si rediga parere motivato sul caso tenendo conto che Mevio ha firmato una clausola di manleva nei confronti della struttura “Alfa” per tutti i danni cui quest’ultima fosse condannata in relazione al suo operato.

  • La responsabilità medica, distinzione tra contratto diretto tra medico privato e paziente e contratto con struttura pubblica o privata all’interno della quale il medico esegue la sua prestazione: nel primo caso il medico risponde per responsabilità contrattuale ex articolo 1218 con onere per l’attore esclusivamente di dar prova dell’esistenza del contratto e di allegare i fatti da cui è scaturito il danno, nel secondo si giungeva allo stesso risultato costruendo il rapporto come scaturente da contatto sociale con l’applicazione anche in questo caso dell’articolo 1218.
  • Legge “Balduzzi” di conversione del DL. N. 158/2012 con lo scopo di mitigare la responsabilità del medico, ha disposto che quest’ultimo, allorché lavora all’interno di una struttura, non risponde penalmente per danno causato da colpa lieve e comunque è responsabile civilmente ex articolo 2043 del c.c.. Per tanto attualmente in caso di danno subito all’interno di una struttura, il paziente può convenire la stessa valendosi della più favorevole disciplina di cui all’articolo 1218 trattandosi di responsabilità contrattuale, il medico dovendo provare invece nei suoi confronti l’esistenza di tutti gli elementi della responsabilità extracontrattuale.
  • Parere motivato, la situazione di Mevio sarebbe abbastanza tranquilla se fosse lui solo convenuto in giudizio o se non avesse firmato il documento di manleva in quanto Tizio non ha adempiuto gli oneri probatori necessari all’accoglimento della sua domanda; ma gli stessi sono sufficienti affinché la struttura sia condannata al risarcimento del danno e conseguentemente si serva contro di lui della clausola di manleva chiedendogli la ripetizione di quanto pagato. Per tanto, come litisconsorte adesivo e non come parte principale, il legale gli chiederà di portare a sé tutte le prove di aver compiuto l’intervento con la massima diligenza in tal modo riuscendo a scagionare la struttura “Alfa” ed evitare di doverla ristorare del danno subito in caso di sua condanna.

Avv. Luca Sansone


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